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Controversie

Ora che sei titolare di un disegno o modello comunitario (DMC), questo può servirti come base per "contestare" diritti potenzialmente in conflitto con i tuoi... ma a sua volta anch'esso può essere "contestato" o "impugnato".

Queste impugnazioni possono avvenire a diversi livelli, dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) oppure ai tribunali nazionali. Di seguito è descritto come procedere dinanzi all'EUIPO. Per informazioni in merito alle azioni in giudizio puoi fare riferimento alla sezione "cura i tuoi diritti".

Diversamente dai marchi, nel cui caso le controversie possono emergere prima della registrazione del marchio, i disegni e modelli possono essere contestati solo dopo la registrazione. Tale contestazione è denominata, in gergo legale, domanda di dichiarazione di nullità. Di seguito è spiegata la procedura di nullità dal punto di vista sia del richiedente nullità sia del titolare del DMC.


Avviare un procedimento di nullità

Come depositare una domanda di nullità

L'uso del modulo ufficiale per depositare una domanda di dichiarazione di nullità non è obbligatorio, tuttavia è vivamente raccomandato poiché facilita l'elaborazione della domanda e consente di evitare errori. La domanda, ivi inclusi i documenti giustificativi, deve essere presentata in duplice copia: questo consente di conservare una copia nell'archivio dell'Ufficio e di inviare l'altra al titolare del DMC evitando così perdite di qualità dovute alla copiatura.

Una domanda di dichiarazione di nullità può essere depositata presso l’EUIPO via posta ordinaria.

In caso di dubbi in merito alla compilazione del modulo di domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato, fare riferimento alle note. Si raccomanda inoltre di chiedere un parere legale prima di presentare domanda di dichiarazione di nullità.

La tassa per la domanda di dichiarazione è pari a 350 EUR. Le domande non saranno considerate depositate fino a quando la tassa non sarà stata interamente versata.

La procedura di nullità

L'EUIPO invia la domanda di dichiarazione di nullità al titolare del DMC, il quale ha due mesi di tempo per rispondere. Se il titolare del DMC decide di non rispondere, l'EUIPO formula una decisione sulla base della domanda di nullità così come depositata dal richiedente nullità. Se il titolare del DMC decide di rispondere, le sue osservazioni sono immediatamente comunicate al richiedente la dichiarazione di nullità.

Se l'EUIPO considera le informazioni a disposizione sufficienti per formulare una decisione, procede in tal senso, altrimenti potrebbe aver luogo un ulteriore scambio di corrispondenza.

Entrambe le parti possono chiedere una proroga qualora i due mesi non fossero sufficienti. Generalmente una prima proroga è concessa automaticamente, mentre per poterne ottenere altre sarà necessario fornire giustificazioni esaustive e appropriate.

La tempistica descrive il processo di nullità: la prima fase è la "Notifica di dichiarazione di nullità" e il titolare del DMC ha due mesi di tempo per rispondere. La fase successiva è la "Notifica delle osservazioni del titolare del DMC al richiedente nullità"; da questo momento il richiedente nullità ha due mesi di tempo come termine ultimo per rispondere.

  • 2 mesi
  • 2 mesi
  • Notifica di dichiarazione di nullità
  • Tempo limite per la risposta da parte del titolare del DMC
  • Notifica delle osservazioni del titolare del DMC al richiedente nullità
  • Termine ultimo per la risposta da parte del richiedente nullità

Motivi di nullità

L'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui disegni e modelli stabilisce le diverse cause di nullità a cui è possibile appellarsi. La più frequentemente invocata è che il disegno o modello non è nuovo o non possiede un carattere individuale. Altre cause possono essere reperite nel manuale.

Tutti possono depositare una richiesta di nullità. Non è necessario essere TITOLARE di un diritto anteriore per depositare questo tipo di richiesta. Tutto ciò che devi fare è provare che il disegno o modello non è nuovo o non possiede un carattere individuale dimostrando che lo stesso disegno o modello o uno a esso simile, che sia o meno il tuo, esisteva prima di quello contro cui è stata presentata la richiesta di nullità.


Prove

Affinché una domanda di dichiarazione di nullità basata sulla mancanza di novità o di carattere individuale del disegno o modello vada a buon fine, è necessario dimostrare due cose:

L'EUIPO valuterà l'impressione generale solo nel caso in cui un disegno o modello anteriore sia stato divulgato.

Divulgazione di un disegno o modello anteriore

È richiesta una rappresentazione del precedente o dei precedenti disegni e modelli, supportata da prove documentali della divulgazione.

Il seguente elenco contiene esempi di documenti che possono essere utili a tal fine. Il manuale spiega come l'EUIPO li valuta e quanto peso è attribuito a ciascuno di essi.

  • Pubblicazioni ufficiali: la pubblicazione di un disegno o modello anteriore nel bollettino di un qualunque ufficio di PI in qualunque parte del mondo generalmente costituisce una divulgazione, così come le pubblicazioni nei bollettini dei brevetti e dei marchi.

  • Esposizioni e uso nel commercio: rendere un disegno o modello disponibile al pubblico in occasione di un'esposizione internazionale in qualunque parte del mondo generalmente costituisce una divulgazione, così come l'uso in commercio.

  • Divulgazioni su Internet: in linea di principio, le divulgazioni su internet costituiscono parte dello stato dell'arte noto. Informazioni divulgate su Internet o in banche dati online sono considerate essere pubblicamente note a partire dalla data in cui le informazioni stesse sono state pubblicate. Tuttavia, la natura di Internet può far sì che risulti difficile stabilire l'effettiva data in cui le informazioni sono state rese disponibili al pubblico: non tutte le pagine web indicano la data in cui sono state pubblicate.

  • Dichiarazioni scritte, giurate o rese (affidavit): generalmente le deposizioni giurate in quanto tali non sono sufficienti quali prove della divulgazione di un disegno o modello anteriore. Tuttavia, esse possono avvalorare e/o chiarire l'accuratezza di altri documenti.

Impressione globale prodotta sull'utilizzatore informato

Al momento di confrontare due disegni o modelli, l'EUIPO applica gli stessi criteri che devono essere applicati quando si compie una ricerca di diritti anteriori e si trovano diritti potenzialmente simili. Maggiori informazioni su come valutare l'impressione generale possono essere reperite nel manuale.

Conclusione dei procedimenti di nullità

Una procedura di nullità giunge al termine:

  • perché una o entrambe le parti decidono di porre fine ai procedimenti (le parti hanno ad esempio raggiunto una composizione amichevole della controversia, o il richiedente nullità ritira la propria domanda o ancora il titolare del DMC rinuncia al disegno o modello comunitario);
  • oppure perché l'EUIPO formula una decisione che pone fine ai procedimenti. Ciascuna parte coinvolta nei procedimenti di nullità ha il diritto di presentare ricorso contro una decisione ad essa sfavorevole.

Se un disegno o modello comunitario viene dichiarato nullo sarà considerato come se non fosse mai esistito.

Chi si fa carico delle spese

Quale parte debba farsi carico delle spese dipende dall'esito della decisione o da chi pone fine ai procedimenti.

Quando l'EUIPO emana una decisione, gli esiti possibili sono generalmente due :

Il DMC non è dichiarato nullo.

Il richiedente nullità si fa carico delle spese per la rappresentanza del titolare del DMC (generalmente 400 EUR).

Il DMC è dichiarato nullo.

Il titolare del DMC si fa carico delle spese del richiedente (generalmente 750 EUR, di cui 350 EUR per la tassa di domanda di nullità e 400 EUR per le spese di rappresentanza).


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