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Modifiche che entrano in vigore 21 mesi dopo la pubblicazione del regolamento modificativo (1° ottobre 2017)

Il regolamento modificativo contiene una serie di disposizioni che entreranno in vigore solo 21 mesi dopo la sua pubblicazione, poiché devono essere sviluppate da disposizioni di diritto derivato: atto delegato e atto di esecuzione.

In generale, l’atto delegato riguarda le norme procedurali relative a opposizioni, azioni di decadenza e di nullità; ricorsi dinanzi alla Commissione di ricorso, l’organizzazione delle Commissioni di ricorso; notifiche dell’Ufficio e comunicazioni con l’Ufficio; termini e sospensioni, determinate procedure in merito alle registrazioni internazionali.

L’atto di esecuzione riguarda questioni quali contenuti della domanda di MUE, rappresentazione di MUE, lingua e traduzioni, priorità e preesistenza, trasferimenti e rinunce, marchi collettivi e di certificazione dell’UE, determinate procedure in merito alle registrazioni internazionali.

La Commissione europea ha pubblicato i progetti di entrambi gli atti a fini di consultazione pubblica:

  • progetto del regolamento di esecuzione;
  • progetto del regolamento delegato.

L’Ufficio si impegna a informare gli utenti sull’impatto di tali modifiche sulla sua prassi, prima della loro entrata in vigore. Anche le Direttive concernenti l’esame dell’Ufficio saranno aggiornate per riflettere la prassi d’esame di quest’ultimo alla luce di tali modifiche, in tempo utile per la loro entrata in vigore.

 

  • Il regolamento modificativo sopprime il requisito della rappresentazione grafica. Ciò significa che, a partire dal 1º ottobre 2017, i segni potranno essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.
  • Prima dell’entrata in vigore di questa disposizione del regolamento modificativo, l’Ufficio fornirà agli utenti informazioni sui mezzi e formati alternativi considerati conformi alla nuova disposizione.
  • I marchi di certificazione dell’Unione europea (UE) sono un nuovo tipo di marchio a livello dell’UE, sebbene esistano già in alcuni sistemi nazionali di proprietà intellettuale.
  • Grazie ai marchi di certificazione un istituto o organismo di certificazione può consentire ai partecipanti al sistema di certificazione di usare il marchio d’impresa come segno per i prodotti o i servizi che soddisfano i requisiti di certificazione.
  • Disposizioni per la motivazione online delle opposizioni e degli annullamenti in determinati casi da fonti online riconosciute dall’Ufficio.
  • Carattere distintivo acquistato a titolo sussidiario, che permette al richiedente, de facto, di esaurire il diritto di ricorso in merito al carattere distintivo intrinseco prima che venga richiesto di dimostrare il carattere distintivo acquistato.
  • Codificazione della prassi dell’EUIPO (come spiegato nelle relative Direttive) in merito a prove tardive di motivazione e di uso.
  • Una notevole semplificazione degli obblighi di traduzione
  • Assegnazione di MUE come riparazione in determinate circostanze
  • Requisiti formali relativi alla struttura e al formato delle prove scritte in tutti i procedimenti (le modalità di presentazione sono illustrate negli allegati)
  • Recapiti a mano e tramite casella postale non saranno più accettati dall’Ufficio
  • Il regolamento delegato e di esecuzione contengono entrambi disposizioni transitorie che definiscono in maniera esaustiva la decorrenza dell’efficacia delle nuove norme procedurali.

 

Il regolamento modificativo in vigore dal 23 marzo 2016

Il regolamento modificativo ha apportato una serie di modifiche in termini di procedura d’esame, impedimenti assoluti alla registrazione, impedimenti relativi alla registrazione, prodotti e servizi, procedure di opposizione e annullamento, nonché ricorsi.

 

Per quanto riguarda la procedura d’esame, le principali modifiche sono le seguenti:

  • il regolamento modificativo elimina la possibilità di depositare domande di marchio UE attraverso gli uffici nazionali.
  • Gli utenti possono decidere se ricevere relazioni di ricerca UE e lettere di sorveglianza.
  • Il regolamento modificativo chiarisce l’impatto della decadenza di un marchio anteriore sul quale si basa una rivendicazione di priorità, che ora dipenderà dalla data di decorrenza della decadenza.
  • Il regolamento modificativo introduce nel testo del regolamento la prassi attuale per quanto concerne il periodo per la presentazione delle osservazioni espresse da terzi, cioè prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell’adozione della decisione finale sull’opposizione.
  • Inoltre, il regolamento modificativo stabilisce espressamente il diritto dell’Ufficio di riaprire l’esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione.

Per quanto riguarda gli impedimenti assoluti alla registrazione, le principali modifiche sono le seguenti:

  • i segni funzionali (ad esempio, colore o suono) sono ora soggetti agli stessi divieti applicati ai marchi definiti da forme.
  • Il regolamento modificativo chiarisce i divieti relativi alle denominazioni d’origine protette (DOP), alle indicazioni geografiche protette (IGP) e ad altri titoli di proprietà intellettuale.
  • La possibilità di rendere una dichiarazione di rinuncia ai diritti esclusivi in relazione agli elementi non distintivi dei marchi per evitare dubbi circa l’estensione della protezione è stata eliminata.
  • Il regolamento modificativo codifica la prassi attuale in materia di procedure di nullità sulla base di impedimenti assoluti, limitandone l’esame alle argomentazioni e ai motivi presentati dalle parti.

Per quanto riguarda le procedure di opposizione e annullamento, le principali modifiche sono le seguenti:

  • cambia la data d’inizio del periodo di opposizione contro le registrazioni internazionali che designano l’UE. Il periodo comincerà ora un mese dopo la data di pubblicazione.
  • Il regolamento modificativo introduce alcune modifiche per quanto attiene alle domande riconvenzionali dinanzi ai tribunali dei marchi dell’UE. A tale riguardo, i tribunali dei marchi dell’UE non procederanno all’esame delle domande riconvenzionali fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l’Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata.
  • Il regolamento modificativo impone all’Ufficio l’obbligo di informare il tribunale dei marchi dell’UE in merito a eventuali precedenti domande di decadenza o di dichiarazione di nullità presentate dinanzi all’Ufficio.

Per quanto riguarda gli impedimenti relativi alla registrazione, le principali modifiche sono le seguenti:

  • si introduce un motivo di opposizione e annullamento separato specifico sulla base delle denominazioni d’origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
  • Cambia una delle date per la determinazione dell’obbligo di presentare la prova dell’uso e la determinazione del periodo di riferimento. La data di riferimento sarà ora la data del deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE contestata anziché la data della sua pubblicazione.
  • Si fornisce una serie di chiarimenti in linea con le prassi e la giurisprudenza attuali.

Le principali modifiche apportate dal regolamento modificativo per quanto riguarda la procedura di ricorso sono le seguenti:

  • si elimina la revisione interlocutoria nei procedimenti inter partes, provvedimento che dovrebbe ridurre la durata complessiva della procedura di ricorso in tali casi. Ciò è in linea con l’obiettivo di snellire le procedure dinanzi all’Ufficio e di tenere conto del fatto che la revisione interlocutoria delle decisioni di primo grado nei procedimenti inter partes era possibile soltanto in circostanze eccezionali (poiché richiedeva l’accordo di entrambe le parti).
  • Sono inserite talune disposizioni volte a chiarire e codificare la prassi attuale relativa ai ricorsi complementari e alla data di decorrenza delle decisioni della Commissione di ricorso. Tali decisioni hanno effetto a decorrere dalla scadenza del termine previsto per proporre ricorso contro di esse, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso, a decorrere dal rigetto del Tribunale ovvero, nel caso di ulteriori ricorsi, della Corte di giustizia.
 
  • Prodotti e servizi: articolo 28, paragrafo 8

    Il regolamento modificativo ha codificato la prassi per i marchi depositati dopo la sentenza nella causa C-307/10 «IP Translator» (ciò che si vede è ciò che si ha). Ha esteso tale prassi ai marchi depositati prima della sentenza, concedendo ai titolari un periodo transitorio di sei mesi per adeguare la specificazione dei marchi alla loro intenzione originaria al momento del deposito.

    A partire dalla fine del periodo transitorio, tutti i marchi contenenti titoli di classi sono stati interpretati in base al loro significato letterale, indipendentemente dalla loro data di deposito. I titolari di MUE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012 e registrati in relazione all’intero titolo di una classe della classificazione di Nizza potevano dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale di quel titolo.

    La comunicazione n. 1/2016, relativa all’attuazione dell’articolo 28, paragrafo 8, del regolamento modificativo sul marchio UE, ha definito il quadro dei procedimenti dinanzi all’Ufficio per l’iscrizione nel registro di una dichiarazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 8.

    Ha fornito un allegato contenente un elenco non esaustivo di esempi di prodotti e servizi chiaramente non coperti dal significato letterale delle indicazioni generali dei titoli delle classi di Nizza per ciascuna delle edizioni della classificazione di Nizza interessate (dalla 6ª alla 10ª edizione) per assistere gli utenti nelle loro dichiarazioni.

    L’Ufficio ha stilato un elenco non esaustivo di termini che si riteneva non fossero chiaramente coperti dal significato letterale del titolo della classe rispettiva ai fini delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 8, RMUE. Tale elenco era da considerare esclusivamente come guida per i titolari di marchi che desideravano presentare dichiarazioni ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 8, RMUE. L’elenco è disponibile qui.


 
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