Registrazioni internazionali
Questo sistema conferisce al titolare di un disegno o modello industriale la possibilità di proteggere un disegno o modello nei territori delle parti contraenti depositando una domanda presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI, in una sola lingua e dietro pagamento di una serie di tasse in un’unica valuta (franchi svizzeri).
L’accordo dell’Aia comprende due diversi «atti»: l’atto dell’Aia (1960) e l’atto di Ginevra (1999). I due atti constano di un insieme diverso di norme. In linea di principio, ogni paese è libero di scegliere l’atto che desidera sottoscrivere; tuttavia le organizzazioni internazionali intergovernative possono solo diventare parte contraente dell’atto di Ginevra. L’atto di Ginevra è divenuto pienamente operativo il 1° aprile 2004. L’Unione europea (UE) ha aderito all’atto di Ginevra il 24 settembre 2007; l’atto è entrato in vigore nell’UE il 1° gennaio 2008.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’OMPI sulle parti contraenti dell’atto di Ginevra.
Un’altra conseguenza è che l’UE può essere designata in una registrazione internazionale. Se l’EUIPO non emette un rifiuto di una registrazione internazionale, quest’ultima avrà nel territorio dell’UE gli stessi effetti di un disegno o modello comunitario.
Nel caso in cui una domanda di registrazione internazionale venga presentata per errore all’EUIPO, quest’ultimo non la trasmette all’OMPI né la rispedisce al mittente.
Ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili nelle Direttive, Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati.
Ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili nelle Direttive, Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati.
Ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili nelle Direttive concernenti l’esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati.
Questo bollettino internazionale è disponibile sul sito dell’OMPI ed è aggiornato settimanalmente.
Ulteriori informazioni riguardanti l’iter di registrazione.
Qualora nel corso dell’esame sia accertata la sussistenza di un motivo di rifiuto, l’EUIPO trasmette all’OMPI la notifica del rifiuto, impedendo quindi che la registrazione internazionale abbia validità nel territorio dell’UE. L’OMPI trasmette la notifica del rifiuto al titolare della domanda di registrazione internazionale, il quale può rispondere presentando osservazioni direttamente all’EUIPO.
Quest’ultimo, se ritiene che le osservazioni del titolare siano atte a superare i motivi del rifiuto, ritira il rifiuto e ne dà notifica all’OMPI. In tal caso, la registrazione internazionale ha all’interno del territorio dell’UE gli stessi effetti di un disegno o modello comunitario registrato.
Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le Direttive sui marchi/disegni e modelli.
Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. l’informativa sulla protezione dei dati.