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Registrazioni internazionali

 

L’accordo dell’Aia disciplina un sistema concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. Il sistema è amministrato dall’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), che ha sede a Ginevra, Svizzera.
Questo sistema conferisce al titolare di un disegno o modello industriale la possibilità di proteggere un disegno o modello nei territori delle parti contraenti depositando una domanda presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI, in una sola lingua e dietro pagamento di una serie di tasse in un’unica valuta (franchi svizzeri).
L’accordo dell’Aia comprende due diversi «atti»: l’atto dell’Aia (1960) e l’atto di Ginevra (1999). I due atti constano di un insieme diverso di norme. In linea di principio, ogni paese è libero di scegliere l’atto che desidera sottoscrivere; tuttavia le organizzazioni internazionali intergovernative possono solo diventare parte contraente dell’atto di Ginevra. L’atto di Ginevra è divenuto pienamente operativo il 1° aprile 2004. L’Unione europea (UE) ha aderito all’atto di Ginevra il 24 settembre 2007; l’atto è entrato in vigore nell’UE il 1° gennaio 2008.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’OMPI sulle parti contraenti dell’atto di Ginevra.


L’adesione dell’UE all’atto di Ginevra permette ai richiedenti aventi diritto di presentare domande internazionali (in virtù del fatto che sono cittadini di uno Stato membro dell’UE o hanno domicilio, stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, o residenza abituale, sul territorio di uno Stato membro dell’UE) di presentare una domanda per la registrazione di un disegno o modello industriale avvalendosi del sistema dell’Aia.
Un’altra conseguenza è che l’UE può essere designata in una registrazione internazionale. Se l’EUIPO non emette un rifiuto di una registrazione internazionale, quest’ultima avrà nel territorio dell’UE gli stessi effetti di un disegno o modello comunitario.


L’EUIPO non svolge alcun ruolo nella fase iniziale della procedura di registrazione internazionale. Ciò significa che le domande di registrazione internazionale dovranno essere depositate direttamente presso l’OMPI e trattate da quest’ultimo. Inoltre, contrariamente a quanto accade con il protocollo di Madrid, non è necessario che vi sia una domanda o una registrazione nazionale o comunitaria perché possa essere richiesta la registrazione internazionale.
Nel caso in cui una domanda di registrazione internazionale venga presentata per errore all’EUIPO, quest’ultimo non la trasmette all’OMPI né la rispedisce al mittente.


Ogni cittadino di uno Stato che è parte contraente o di uno Stato membro di un’organizzazione intergovernativa che è parte contraente, o qualsiasi persona con domicilio, residenza abituale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio di una parte contraente, può depositare una domanda internazionale.


Per una domanda internazionale, oltre a una tassa di base e a una tassa di pubblicazione, è necessario corrispondere una tassa per ciascuna parte contraente designata nella registrazione internazionale. La tassa dipende dalla specifica parte contraente. Tutte le tasse devono essere corrisposte in franchi svizzeri all’OMPI. Per ulteriori informazioni, si rimanda al calcolatore delle tasse dell’OMPI.

Ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili nelle Direttive, Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati.


No. Una domanda internazionale può essere depositata direttamente dal richiedente. Tuttavia, il richiedente può nominare un rappresentante che agisca in suo nome.


La domanda internazionale deve essere depositata in inglese, francese o spagnolo (dal 1° aprile 2010), a scelta del richiedente.
 
Ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili nelle Direttive, Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati.


In base alle parti contraenti designate nella registrazione internazionale, la pubblicazione può essere differita. Alcune parti contraenti hanno dichiarato che, quando sono designate, il differimento non è consentito o il periodo di differimento è ridotto a sei mesi. Il periodo massimo di differimento, ai sensi dell’atto di Ginevra, è di 30 mesi dalla data di deposito, o, qualora sia rivendicata una priorità, dalla data di priorità, che corrisponde anche al periodo consentito dall’UE. Per ulteriori informazioni in merito al differimento, si rimanda al sito dell’OMPI.

Ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili nelle Direttive concernenti l’esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati.


No. Le registrazioni internazionali che designano l’Unione Europea sono pubblicate dall’OMPI nell’Hague Express Bulletin.
Questo bollettino internazionale è disponibile sul sito dell’OMPI ed è aggiornato settimanalmente.


No, l’EUIPO non (ri)pubblica le registrazioni internazionali. Solo l’OMPI pubblica le registrazioni internazionali sul suo sito web nel bollettino dei disegni e modelli internazionali.


Sì, la priorità di una domanda di disegno o modello comunitario può essere rivendicata in una domanda di registrazione internazionale e viceversa. Si applica il periodo di priorità di 6 mesi.


Per invalidare gli effetti di una registrazione internazionale nel territorio dell’UE, i terzi possono intentare procedimenti per dichiarazione di nullità secondo le stesse regole vigenti per la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato; in altri termini, i terzi possono presentare all’EUIPO una richiesta di dichiarazione di nullità oppure introdurre una domanda riconvenzionale di nullità dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli comunitari.


L’esame dell’OMPI si limita alle formalità richieste. Sono gli uffici delle parti contraenti designate a effettuare un eventuale esame sostanziale. Qualora vengano riscontrate irregolarità di forma, al richiedente viene concesso un termine di 3 mesi per sanare dette irregolarità.


Ai sensi dell’articolo 106 quinquies del regolamento sui disegni e modelli comunitari registrati (introdotto dal regolamento n. 1891/2006, che modifica il precedente regolamento), una registrazione internazionale che designa l’UE produce, dalla data della registrazione, gli stessi effetti di una domanda relativa a un disegno o modello comunitario registrato, se non è stato notificato un rifiuto o se un eventuale rifiuto è stato ritirato.
 
Ulteriori informazioni riguardanti l’iter di registrazione.


Entro 6 mesi dalla pubblicazione di una registrazione internazionale che designa l’UE, l’EUIPO compie un esame dei motivi di rifiuto, ossia verifica che l’oggetto della registrazione internazionale corrisponda alla definizione di disegno o modello e non contrasti con l’ordine pubblico o il buon costume ai sensi dell’articolo 9 del regolamento sui disegni e modelli comunitari.
Qualora nel corso dell’esame sia accertata la sussistenza di un motivo di rifiuto, l’EUIPO trasmette all’OMPI la notifica del rifiuto, impedendo quindi che la registrazione internazionale abbia validità nel territorio dell’UE. L’OMPI trasmette la notifica del rifiuto al titolare della domanda di registrazione internazionale, il quale può rispondere presentando osservazioni direttamente all’EUIPO.
Quest’ultimo, se ritiene che le osservazioni del titolare siano atte a superare i motivi del rifiuto, ritira il rifiuto e ne dà notifica all’OMPI. In tal caso, la registrazione internazionale ha all’interno del territorio dell’UE gli stessi effetti di un disegno o modello comunitario registrato.


Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le Direttive sui marchi/disegni e modelli.

Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. l’informativa sulla protezione dei dati.
 

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