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EUIPO
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Rappresentanza dinanzi all’Ufficio

 

Chiunque può depositare una domanda di marchio dell’Unione europea (MUE) e di disegno o modello comunitario (DMC). Tuttavia, una volta depositata la domanda di marchio UE, il richiedente che non abbia il domicilio, la sede principale di lavoro o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE (Spazio economico europeo) dovrà nominare un rappresentante prima o dopo aver ricevuto una lettera di richiamo formale relativa alla mancanza di rappresentanza dinanzi all’Ufficio.

Per trovare un mandatario abilitato, consultare la banca dati online gratuita dell’Ufficio eSearch plus.

Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.


Lo Spazio economico europeo (SEE) comprende gli Stati membri dell’UE e i tre Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA): Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Scopo del SEE è estendere il mercato interno dell’UE ai paesi dell’EFTA.
 
Ulteriori informazioni ed elenco dei paesi del SEE.


Sì, un mandatario abilitato dell’EUIPO domiciliato nel SEE può agire dinanzi all’EUIPO per i procedimenti in materia di marchi (MUE) e di disegni o modelli comunitari (DMC). È possibile cercare un mandatario tramite lo strumento online dell’Ufficio.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione relativa ai moduli e depositi.

Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.


L’espressione «stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio» è ripresa dall’articolo 3 della Convenzione di Parigi. Si riteneva infatti che la disposizione originale, che faceva semplicemente riferimento a «uno stabilimento», fosse troppo ampia e dovesse essere ristretta. L’intenzione era quella di escludere, utilizzando la parola francese «sérieux» («serio» in italiano), gli stabilimenti fraudolenti o fittizi.
Il termine «effettivo» serve a chiarire che lo stabilimento, pur dovendo ospitare una qualche attività industriale o commerciale (e quindi distinguersi da un mero magazzino), non doveva necessariamente essere la sede legale dell’impresa. Le persone fisiche o giuridiche con uno stabilimento di questo tipo nel SEE (Spazio economico europeo) possono essere rappresentate dinanzi all’Ufficio da un dipendente.


I dipendenti di persone giuridiche possono rappresentare altre persone giuridiche, purché le due persone giuridiche abbiano legami economici. In tal senso sussistono rapporti economici quando vi è una dipendenza economica tra due persone giuridiche, ossia quando la parte in causa nel procedimento dipende dal datore di lavoro del dipendente, o viceversa. Tale dipendenza economica può sussistere:
  • perché le due persone giuridiche fanno parte del medesimo gruppo;
  • in virtù di meccanismi di gestione e di controllo (T-512/15, § 33 e seg.).
Tuttavia, le condizioni elencate di seguito non sono sufficienti a stabilire legami economici:
  • un legame sorto in virtù di un contratto di licenza di marchio;
  • un rapporto contrattuale tra due imprese volto alla reciproca rappresentanza o assistenza legale;
  • un semplice rapporto fornitore/cliente, ad esempio basato su un contratto di franchising o di distribuzione in esclusiva.
Se un dipendente-rappresentante intende invocare l’esistenza di legami economici, dovrà spuntare la corrispondente sezione del modulo ufficiale, indicando il proprio nome nonché il nome e l’indirizzo del suo datore di lavoro. Si raccomanda di dare un’indicazione sulla natura del legame economico, a meno che esso non sia evidente dai documenti presentati.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni sui legami economici, cfr. le Direttive, Parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale, paragrafo 2.4.2, Rappresentanza assunta da dipendenti di una persona giuridica con legami economici.


Qualsiasi persona fisica che soddisfi i seguenti requisiti:
  • possedere la cittadinanza di uno Stato membro del SEE (Spazio economico europeo); avere domicilio professionale o posto di lavoro nel SEE; essere abilitata a rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni pertinenti ai disegni e modelli dinanzi all’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro del SEE (NB: l’ufficio centrale della proprietà industriale non deve necessariamente essere quello del luogo di impiego o di lavoro; deve, tuttavia, trovarsi nel territorio del SEE).


Per essere inseriti nell’elenco dei mandatari abilitati è necessario compilare, firmare e datare il modulo di domanda e inviarlo all’Ufficio allegando un certificato rilasciato da un ufficio nazionale o citando il certificato in blocco in cui è inserito il proprio nominativo in qualità di rappresentante abilitato.

Per ulteriori informazioni sui mandatari abilitati in materia di disegni e modelli, cfr. le note relative al modulo di domanda di iscrizione nell’elenco speciale dei mandatari abilitati.

Per ulteriori informazioni sui mandatari abilitati, cfr. le Direttive, Parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.



È possibile cercare rappresentanti con domicilio all’interno del SEE (Spazio economico europeo) nella nostra banca dati pubblica, eSearch plus,  che permette di reperire facilmente informazioni su tutti i tipi di rappresentanti (associazioni, dipendenti, avvocati o mandatari abilitati dell’EUIPO) e viene aggiornata quotidianamente.


Se si designa un nuovo rappresentante, quest’ultimo può informare l’Ufficio per iscritto del fatto che il precedente rappresentante non agisce più per conto del cliente. Non è obbligatoria una procura, a meno che il nuovo rappresentante sia un dipendente. L’Ufficio conferma per iscritto l’avvenuta modifica, che è successivamente pubblicata.

Ulteriori informazioni su come gestire il mio DMC.

Ulteriori informazioni su come gestire il mio MUE.

Ulteriori informazioni relative a come modificare i dati personali dei titolari.

In alternativa, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale.



Un numero ID è un numero di identificazione assegnato a ogni rappresentante che deposita una domanda presso l’EUIPO.
Tutte le domande sono inserite nella banca dati eSearch plus.
L’Ufficio non comunica automaticamente questo numero ai propri clienti (salvo nel caso in cui si tratti di una decisione relativa all’inserimento nell’elenco dei mandatari abilitati), ma può trasmetterlo su richiesta.
Questo numero può essere reperito anche consultando uno qualsiasi dei fascicoli dell’utente in eSearch plus. Per consentirgli di identificare l’utente con rapidità, occorre utilizzare il numero ID in tutte le comunicazioni con l’EUIPO.
Accedendo alla User Area è possibile creare un proprio account Web per poi depositare una domanda al seguente indirizzo tramite un modulo avanzato.
Dopo la convalida della domanda, il sistema genera un numero ID per l’utente.


Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le Direttive sui marchi/disegni e modelli.

Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. l’informativa sulla protezione dei dati.
 

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