Nullità
Per maggiori informazioni sulle domande di nullità, consultare le Direttive, Esame delle domande di nullità di disegni o modelli.
La domanda di dichiarazione di nullità deve essere depositata nella lingua procedurale, che è la lingua utilizzata per presentare la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario contestato (lingua in cui è stata presentata la domanda), purché la lingua in cui è stata presentata la domanda rientri fra le cinque lingue dell’Ufficio (articolo 98 RDC; articolo 29 REDC).
Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa dalle cinque lingue dell’Ufficio, la lingua procedurale è la seconda lingua indicata nella domanda di disegno o modello comunitario contestato (articolo 98, paragrafo 4, RDC; articolo 29, paragrafo 1, REDC).
Per ulteriori informazioni, si rimanda alle Direttive, Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli.
Una volta che l’EUIPO, i tribunali nazionali competenti (tribunali dei disegni e modelli comunitari) e i tribunali europei avranno emesso una serie di delibere in materia, la giurisprudenza si svilupperà in modo naturale e graduale. La giurisprudenza sarà documentata e commentata in modo che tutti abbiano la possibilità di consultarla.
Per consultare la giurisprudenza, utilizzare Giurisprudenza su eSearch.
Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le direttive sui marchi / disegni e modelli.
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