Vai alla pagina iniziale
EUIPO
Tutela i tuoi marchi, disegni e modelli nell´Unione europea

Tutela la tua proprietà intellettuale nell´Unione europea

Iscrizioni

Un’iscrizione è una voce nel registro dell’EUIPO, la banca dati contenente informazioni su tutti i marchi, disegni e modelli registrati dall’EUIPO, che implica una modifica a determinate informazioni contenute nello stesso.

Le iscrizioni che possono essere depositate usando moduli online sono indicate di seguito. Per visualizzare le informazioni riguardanti ciascuna di esse, clicca sul link corrispondente. Solo le iscrizioni previste dall’articolo 111 del regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMUE) e dall’articolo 69 del regolamento su disegni e modelli comunitari (DMC) possono essere inserite rispettivamente nel registro dei marchi UE e in quello dei disegni o modelli comunitari registrati.

Per maggiori informazioni, si prega di consultare le nostre direttive in materia di marchi e disegni e modelli.

  • Trasferimento totale e parziale

    Un trasferimento totale è il cambiamento della titolarità di una registrazione o domanda di marchio dell’Unione europea (MUE) oppure di disegno o modello comunitario (DMC) registrato. Un trasferimento parziale è il trasferimento di alcuni prodotti e/o servizi connessi a una registrazione o domanda di MUE. Il trasferimento parziale non è possibile per i DMC.

    Per un’iscrizione relativa a un trasferimento, non è necessario inviare prove documentali di tale trasferimento (per es. un atto di cessione) quando il rappresentante che ha sottoscritto la richiesta seleziona la casella Rappresentante per entrambe le parti. Il rappresentante può firmare per conto di entrambe le parti solo quando risulta come rappresentante nominato dal titolare originario nella banca dati ed è anche nominato in qualità di rappresentante del nuovo titolare/beneficiario.

    In tutti gli altri casi, la domanda d’iscrizione deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata da entrambe le parti, dalla prova del trasferimento, ecc.

    Le richieste riguardanti iscrizioni di trasferimenti possono essere effettuate per MUE o DMC che sono ancora in fase di domanda. Anche in questo caso si applicano le regole di cui sopra.

    Se si richiede un trasferimento totale o parziale, i beneficiari ultimi dei diritti saranno quelli indicati dall’utente nella sezione «Cessionario o beneficiario dei diritti» del modulo online. Ad esempio:

    Nel caso di un marchio con due titolari («A» e «B»), se il titolare «A» vuole trasferire i suoi diritti a un futuro titolare «C», ma il titolare «B» vuole mantenere i propri, l’utente dovrà indicare «B» e «C» nella sezione «Cessionario o beneficiario dei diritti».

  • Divisione

    Un marchio o una domanda di marchio possono essere «divisi» su richiesta del richiedente/titolare del marchio. La divisione di una registrazione o di una domanda di marchio è particolarmente utile per isolare un marchio contestato per determinati prodotti o servizi e per mantenere la registrazione della parte restante. Un trasferimento parziale, che comporta un cambiamento di titolarità, è gratuito, mentre una richiesta di divisione di un MUE che rimarrà dello stesso titolare è soggetta al pagamento di una tassa.

    La divisione non può essere richiesta:

    • prima che sia stata concessa una data di deposito;
    • durante il periodo di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di MUE;
    • se i prodotti e i servizi sono oggetto di procedimenti di annullamento o di opposizione.

    Si applicano le stesse condizioni fintanto che una domanda riconvenzionale di revoca o una dichiarazione di nullità risultano pendenti dinanzi a un tribunale competente per i marchi UE.

    I prodotti e i servizi da dividere devono essere definiti chiaramente, senza alcuna sovrapposizione tra i prodotti e i servizi che continuano a rientrare nella domanda o nella registrazione originaria e quelli delle nuove domande o registrazioni.

  • Preesistenza/annullamento di preesistenza

    Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato in base ad accordi internazionali validi in uno Stato membro, che presenti un MUE identico per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in essi, per il MUE può avvalersi della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale il marchio stesso è stato registrato.

    La preesistenza può essere rivendicata in qualsiasi momento dopo la registrazione di un MUE.

    La preesistenza può essere rivendicata solo per una registrazione precedente, non per una domanda precedente. La data del marchio anteriore deve essere antecedente alla data di deposito o, se disponibile, alla data di priorità del MUE.

    Tuttavia, il diritto anteriore deve essere ancora valido. Una rivendicazione di preesistenza non sarà accettata se il diritto anteriore è scaduto. Se la registrazione anteriore è già scaduta quando viene presentata la rivendicazione di preesistenza, quest’ultima non può essere rivendicata, anche se il diritto nazionale pertinente prevede un periodo di tolleranza di sei mesi per il rinnovo.

    È anche responsabilità del richiedente garantire che siano soddisfatti i requisiti relativi alla triplice identità (stesso titolare, stesso marchio, stessi prodotti e servizi).

    L’EUIPO di norma verifica soltanto se i marchi sono identici e non controlla l’identità di titolari, prodotti e/o servizi.

    A norma della decisione n. EX-05-5, il titolare non è tenuto a depositare una copia della registrazione se l’EUIPO può disporre delle informazioni richieste tramite il sito web dell’ufficio nazionale interessato. Se non viene presentata alcuna copia della registrazione, l’EUIPO cercherà innanzitutto le informazioni necessarie sul sito web in questione e, solo se le informazioni non sono disponibili, ne chiederà una copia al titolare.

    Ai sensi dell’articolo 3 della decisione n. EX-05-5, per copia della registrazione in questione si intende una copia (le fotocopie sono sufficienti) della registrazione o del certificato di rinnovo o dell’estratto del registro, o di un estratto dalla relativa gazzetta nazionale, o di un estratto o tabulato di una banca dati ufficiale.

    Cancellazione della preesistenza

    Il titolare del MUE può chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione della rivendicazione di preesistenza dal registro di propria iniziativa.

    Le rivendicazioni di preesistenza possono essere annullate anche da una sentenza di un tribunale nazionale (cfr. la direttiva 2008/95/CE).

    La cancellazione della rivendicazione di preesistenza sarà pubblicata nel Bollettino MUE. L’articolo  111, paragrafo 3, lettera r), RMUE prevede che la cancellazione della preesistenza venga registrata insieme agli elementi indicati all’articolo  111, paragrafo 2, RMUE.

  • Diritti reali/cancellazione di diritti reali

    Un diritto reale è un diritto di proprietà limitato e un diritto assoluto. Un diritto reale si riferisce a una rivendicazione nei confronti di una proprietà, e non di una persona in particolare, che consente al titolare del diritto di recuperare, possedere o godere di un oggetto specifico. Questi diritti possono applicarsi a marchi, disegni o modelli e possono comprendere, tra l’altro, diritti d’uso, usufrutto o pegni. Il diritto reale è diverso da quello relativo (in personam), che si può far valere verso una persona in particolare. I diritti reali più comuni per marchi, disegni o modelli sono i pegni o le ipoteche.

    Si riportano altri esempi. DE: Pfand, Hypothek; EN: guarantees, warranties, bails and sureties; ES: prenda, hipoteca; FR: nantissement, gage, hypothèque, garantie, caution; IT: pegno, ipoteca.

    Il richiedente può chiedere che siano annotati nel fascicolo o iscritti nel registro due tipi di diritto reale:

    • diritti reali che hanno lo scopo di garantire ipoteche (pegni, oneri, ecc.);
    • diritti reali che non servono come garanzia (ad esempio, l’usufrutto).

    Occorre fornire le seguenti informazioni:

    • il numero di registrazione del MUE/DMC. Se la richiesta si riferisce a più MUE/DMC, occorre indicare tutti i numeri pertinenti;
    • il nome del titolare del diritto, l’indirizzo e la nazionalità/lo Stato in cui ha il domicilio;
    • se il creditore pignoratizio designa un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante del titolare del diritto;
    • una prova che attesti il diritto reale. Vi è prova sufficiente del diritto reale se la relativa richiesta di registrazione è accompagnata da uno dei seguenti documenti: 1) una dichiarazione, firmata dal titolare del MUE/DMC, in cui acconsente alla registrazione del diritto reale; 2) una richiesta presentata congiuntamente dal titolare del MUE/DMC e dal creditore pignoratizio, o solo da quest’ultimo, e firmata da entrambe le parti.

    È possibile presentare una domanda d’iscrizione di diritti reali per MUE o DMC che sono ancora in fase di domanda. Anche in questo caso si applicano le regole di cui sopra.

    Cancellazione di diritti reali
    La registrazione di un diritto reale viene cancellata o modificata su richiesta di una delle parti interessate, vale a dire il richiedente o titolare del marchio UE o il creditore pignoratizio registrato. In entrambi i casi occorre fornire le seguenti informazioni:

    • il numero di registrazione del marchio UE o del DMC;
    • i dettagli del diritto che si intende cancellare (da allegare tramite il modulo di domanda d’iscrizione online);
    • prove documentali attestanti che il diritto registrato non esiste più o una dichiarazione del titolare del diritto che acconsente alla cancellazione dell’iscrizione.

    È possibile presentare una domanda d’iscrizione per la cancellazione di diritti reali relativi a MUE o DMC che sono ancora in fase di domanda. Anche in questo caso si applicano le regole di cui sopra.

  • Modifica di un marchio

    Una domanda per modificare un marchio, ossia la rappresentazione del marchio, deve essere presentata per iscritto in una delle cinque lingue dell’EUIPO ed è soggetta al pagamento di una tassa. I regolamenti non contengono alcuna disposizione per la modifica di altri elementi della registrazione del MUE.

    L’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMUE) permette la modifica della rappresentazione di un marchio solo in condizioni strettamente limitate, vale a dire solo quando:

    • il MUE includa il nome e l’indirizzo del titolare del MUE; e
    • questi sono gli elementi da modificare; e
    • la modifica non altera sostanzialmente l’identità del marchio inizialmente registrato.
  • Esecuzione forzata

    Un’esecuzione forzata è l’atto con cui un ufficiale giudiziario si appropria di un bene di un debitore in virtù di una sentenza di possesso ottenuta da un attore in un procedimento giudiziario. In questo modo, un creditore può recuperare il proprio credito dai beni del debitore, ivi compresi i diritti sui marchi.

    La registrazione di un’esecuzione forzata può essere richiesta da:

    • il titolare del MUE;
    • il beneficiario di un’esecuzione forzata;
    • un tribunale o un’autorità.

    Le condizioni formali che la richiesta deve soddisfare dipendono dal soggetto che presenta la domanda.

    Le informazioni aggiuntive che occorre fornire per le domande di registrazione di esecuzioni forzate sono le seguenti:

    • il numero di registrazione del MUE o del DMC;
    • il nome del beneficiario, l’indirizzo, la nazionalità e lo Stato in cui ha il domicilio o la sede o una stabile organizzazione;
    • se il beneficiario designa un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante; in alternativa, il numero ID assegnato dall’EUIPO.

    Le richieste riguardanti iscrizioni di esecuzioni forzate possono essere presentate anche per MUE o DMC che sono ancora in fase di domanda. Anche in questo caso si applicano le regole di cui sopra.

  • Licenze

    Una licenza di marchio è un contratto in virtù del quale il titolare o il richiedente (in appresso il «titolare») di un marchio (il licenziante), pur conservando la titolarità, autorizza un terzo (il licenziatario) all’uso in commercio del marchio, subordinatamente ai termini e alle condizioni stabiliti nel contratto.

    La licenza dà luogo a una situazione in cui i diritti del licenziatario nei confronti del MUE derivano dal rapporto contrattuale con il titolare. Il consenso o la tolleranza del titolare rispetto all’uso del marchio da parte di un terzo non equivale a una licenza.

    Contenuti facoltativi della richiesta:

    • l’indicazione del carattere esclusivo o non esclusivo della licenza da registrare. Se viene chiesta la registrazione di una licenza esclusiva, deve essere fornita una dichiarazione in tal senso nella richiesta di registrazione. Se non altrimenti indicato, la licenza verrà considerata non esclusiva;
    • se viene richiesta la registrazione di una licenza limitata soltanto a determinati prodotti o servizi, l’indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali è stata concessa la licenza;
    • se viene chiesta la registrazione di una licenza territorialmente limitata, l’indicazione della parte dell’Unione europea per la quale è stata concessa la licenza. Una parte dell’Unione europea può consistere in uno o più Stati membri o in una ripartizione amministrativa interna di uno Stato membro;
    • se viene chiesta la registrazione di una licenza concessa per un periodo di tempo limitato, l’indicazione della data di scadenza ed eventualmente la data d’inizio della licenza;
    • quando la licenza è concessa da un licenziatario la cui licenza sia già iscritta nel registro dei MUE, un’indicazione per specificare che si tratta di una sottolicenza. Le sottolicenze possono essere registrate solo dopo che è stata registrata la licenza principale.

    Nota: laddove la domanda di iscrizione venga presentata unicamente dal licenziatario, occorre allegare una copia del contratto di licenza o un’altra prova che attesti il consenso del licenziante all’iscrizione della licenza.

    Cancellazione di una licenza

    La registrazione di una licenza viene cancellata o modificata su richiesta di una delle parti interessate, vale a dire il richiedente/titolare del MUE o il licenziatario registrato.

    L’EUIPO rifiuterà la cancellazione, il trasferimento e/o la modifica di una licenza o di una sottolicenza nel caso in cui la licenza principale non sia stata inserita nel registro.

    Laddove si richieda di iscrivere nel registro la cancellazione di una licenza/sottolicenza, occorre fornire le seguenti informazioni:

    • il numero di registrazione del MUE o del DMC;
    • i dettagli della licenza da cancellare;
    • prove documentali attestanti che il diritto registrato non esiste più o una dichiarazione del licenziatario che acconsente alla cancellazione.

    Le domande d’iscrizione o di cancellazione di licenze possono essere presentate anche per MUE o DMC che sono ancora in fase di domanda. Anche in questo caso si applicano le regole di cui sopra.

    Al momento del deposito della domanda di registrazione di una licenza sono necessari altri documenti, che è possibile caricare tramite la sezione Altri allegati del modulo di domanda.

  • Rinuncia totale e parziale

    In qualsiasi momento dopo la registrazione, il titolare può rinunciare in tutto o in parte a un MUE. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all’EUIPO.

    La rinuncia totale può essere depositata anche per disegni e modelli comunitari registrati.

    Le rinunce acquisiscono efficacia legale soltanto alla data di iscrizione nel registro MUE.

    Nel caso in cui terzi (quali licenziatari, creditori pignoratizi, ecc.) siano titolari di diritti registrati sul MUE in questione, devono essere soddisfatti alcuni requisiti supplementari prima che la rinuncia possa essere registrata.

    Tuttavia, se il titolare dimostra all’EUIPO che il licenziatario, il creditore pignoratizio o altri hanno acconsentito alla rinuncia, tale rinuncia verrà registrata immediatamente dopo il ricevimento di tale comunicazione.

    Se il titolare del marchio si limita a dimostrare di avere informato il licenziatario/creditore pignoratizio della sua intenzione di rinunciare, l’EUIPO comunica al titolare che la rinuncia sarà registrata dopo tre mesi a decorrere dalla data in cui l’EUIPO ha ricevuto la prova.

    I diritti del titolare sul MUE registrato, così come quelli dei suoi licenziatari e di eventuali altri titolari di diritti sul marchio, decadono a partire dalla data di registrazione della rinuncia nel registro. Pertanto, la rinuncia non ha effetto retroattivo.

    La rinuncia ha effetti sostanziali e procedurali.

    Sotto il profilo procedurale, con l’iscrizione della rinuncia nel registro il MUE cessa di esistere e qualsiasi procedimento pendente dinanzi all’EUIPO in relazione al marchio viene concluso. Gli effetti sostanziali della rinuncia nei confronti di terzi comprendono la rinuncia del titolare del MUE a tutti i diritti derivanti dal suo marchio nel futuro.à

    Un MUE può essere oggetto di rinuncia parziale, ossia per una parte dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato. Una rinuncia parziale entra in vigore solo alla data di iscrizione nel registro.

    Affinché una rinuncia parziale venga accettata, devono essere soddisfatte le seguenti due condizioni relative ai prodotti e servizi:

    • la nuova formulazione non deve rappresentare un ampliamento dell’elenco di prodotti e servizi;
    • la rinuncia parziale deve costituire una descrizione valida dei prodotti e dei servizi.
  • Insolvenza

    La procedura d’insolvenza nella quale un MUE può essere incluso è quella avviata in uno Stato membro sul cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tuttavia, quando il debitore è una compagnia di assicurazione o un ente creditizio, come definito nelle direttive 2001/17/CE24 e 2001/24/CE25, rispettivamente, le sole procedure d’insolvenza nelle quali un MUE può essere incluso sono quelle avviate nello Stato membro in cui sono stati autorizzati quella compagnia o quell’ente. Per «centro degli interessi principali» si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi. Nel caso di co-titolarità di un MUE, quanto sopra si applica alla quota del co-titolare.

    Per «procedure di insolvenza» si intendono le procedure collettive che comportano lo spossessamento parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore. Per «liquidatore» si intende qualsiasi persona od organo la cui funzione è amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o sorvegliare la gestione dei suoi affari. Per «tribunale» si intende l’organo giudiziario o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire procedure di insolvenza o a prendere decisioni nel corso di tali procedure. Per «sentenza», in relazione all’apertura di una procedura d’insolvenza o alla nomina di un liquidatore, si intende la decisione di qualsiasi tribunale competente di aprire tale procedura o a nominare un liquidatore.

    Quando un MUE è coinvolto in procedure di insolvenza, l’autorità nazionale competente può chiedere che questo venga iscritto nel registro e pubblicato nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea. La richiesta deve essere presentata per iscritto all’EUIPO. Non è prevista alcuna tassa.

  • Modifiche a regolamenti per i marchi collettivi UE

    Per i marchi collettivi UE e i marchi di certificazione UE occorre sottoporre un regolamento d’uso. Questo consente di modificare i regolamenti, se necessario.

    La modifica non sarà iscritta nel registro se i regolamenti modificati non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMUE), per i marchi collettivi e all’articolo 84 RMUE per i marchi di certificazione, oppure se si riscontra uno degli impedimenti per il rifiuto di cui, rispettivamente, all’articolo  76 o all’articolo 85 RMUE.

    Quando una modifica ai regolamenti viene accettata, essa viene registrata e pubblicata.

  • Nomina, sostituzione e rimozione del disegnatore progettista

    Le domande di disegno o modello possono citare il disegnatore progettista o il suo gruppo. Il diritto di essere citato come disegnatore progettista non è limitato nel tempo. Questa azione consente di modificare la citazione.

    L’iscrizione può essere richiesta unicamente dal titolare del disegno o modello o da un suo rappresentante. Il disegno o modello deve essere pubblicato (stato A1) o in differimento (stato A2).

  • Altre iscrizioni

    Sono previsti altri tipi di iscrizione, meno utilizzati, come l’iscrizione di sottolicenze o di modifica d’insolvenza.

    Di norma, sarà necessario fornire una documentazione aggiuntiva a sostegno della domanda per il deposito di altri tipi di iscrizioni; quando richiesto, è possibile caricare i file tramite la sezione Altri allegati del modulo di domanda.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.