Ricorso
Chi può presentare ricorso?
Chiunque sia stato parte in una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro quest’ultima.
Il costo per la presentazione di un ricorso avverso una decisione relativa ai marchi è di 720 EUR mentre il costo per la presentazione di un ricorso avverso una decisione relativa ai disegni o modelli è di 800 EUR.
Termine e forma di un ricorso
Occorre distinguere tra l’avviso di ricorso e la memoria con i motivi del ricorso. Per maggiori informazioni cliccare sui riquadri di testo sottostanti.
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Notifica della decisione impugnata
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2 mesi
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4 mesi
L’avviso di ricorso
Una volta notificata la decisione impugnata, si hanno a disposizione due mesi per presentare la domanda di ricorso. Inoltre, entro il medesimo termine di due mesi la tassa di ricorso deve essere pagata e ricevuta dall’Ufficio. Come per qualunque altro procedimento dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), qualora si desideri presentare ricorso, si raccomanda di utilizzare l’apposito strumento online, eAppeal, utile per evitare errori che potrebbero comportare l’inammissibilità del ricorso.
Maggiori informazioni su eAppeal sono disponibili qui.
La memoria con i motivi del ricorso
La memoria deve esporre i motivi del ricorso, di fatto e di diritto, che il ricorrente intende avanzare. Può essere presentata con l’avviso di ricorso o separatamente entro quattro mesi dalla notifica della decisione impugnata.
Sia l’avviso di ricorso sia la memoria con i motivi del ricorso devono essere depositati per iscritto nella lingua procedurale o nella lingua della decisione adottata oggetto di impugnazione e possono essere trasmessi per via elettronica, posta ordinaria o corriere.
Revisione di primo grado
Una volta ricevuta la memoria con i motivi del ricorso, la cancelleria delle Commissioni presenta il ricorso (avviso di ricorso e memoria) all’istanza di primo grado. Nei procedimenti ex parte, vale a dire i procedimenti che riguardano una sola parte, l’organo la cui decisione è impugnata accoglie l’istanza del ricorrente se ritiene che il ricorso sia ammissibile e fondato; se non ritiene che il ricorso sia ammissibile o fondato, lo deferisce alle Commissioni di ricorso.
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento sul marchio UE i procedimenti inter partes non prevedono più la revisione pregiudiziale.
Procedimenti ex parte
Una volta ultimata la revisione pregiudiziale in un procedimento ex parte, il fascicolo è immediatamente trasmesso al presidente della Commissione competente, il quale designa un relatore.
Procedimenti inter partes
Nei procedimenti inter partes la procedura è lievemente diversa. In conformità del regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso, a seguito della ricezione della memoria con i motivi del ricorso il resistente ha il diritto di presentare osservazioni. Una volta depositata una risposta, la Commissione può autorizzare le parti a presentare ulteriori documenti (replica/controreplica).
Dopo la conclusione della fase scritta del procedimento, il fascicolo è trasmesso al presidente della Commissione competente, il quale designa un relatore.
In entrambi i tipi di procedimento, se il relatore lo ritiene utile, può contattare la(e) parte(i) per chiarire eventuali punti importanti in merito al ricorso. In caso contrario, è redatto un progetto di decisione, successivamente discusso dalla Commissione. Dopo che la Commissione di ricorso ha adottato una decisione, questa è notificata alle parti.
Tribunale
Le decisioni delle Commissioni di ricorso possono essere impugnate dinanzi al Tribunale entro due mesi dalla notifica delle decisioni stesse. I motivi di tali ricorsi sono sanciti all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento sul marchio dell’Unione europea, e all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento su disegni e modelli comunitari.
Tutte le sentenze del Tribunale possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.