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EUIPO
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Tutela la tua proprietà intellettuale nell´Unione europea

Procedura di presentazione delle domande e di registrazione

 

Qualsiasi persona fisica o giuridica di qualunque paese del mondo può depositare una domanda.
Maggiori informazioni.


Le domande di marchio UE si possono depositare esclusivamente presso l’EUIPO. Per il deposito è possibile avvalersi di uno dei seguenti mezzi:
  • deposito elettronico (domande online tramite la User Area);
  • posta;
  • servizio speciale di corriere.


No. Le domande possono essere presentate con mezzi elettronici (mediante gli strumenti online dell’EUIPO, come indicato nella domanda relativa alle modalità di presentazione di una domanda di marchio dell’Unione europea), per posta o mediante corriere. Non è ammesso l’invio per posta elettronica di documenti destinati a uno specifico fascicolo.


La domanda di marchio UE può essere depositata utilizzando come «prima lingua» una delle 23 lingue ufficiali dell’Unione europea.
Inoltre, occorre selezionare una seconda lingua tra le cinque lingue seguenti dell’Ufficio: francese, inglese, italiano, spagnolo o tedesco. La seconda lingua deve essere diversa dalla prima e sarà la lingua utilizzata per eventuali procedimenti di opposizione e/o annullamento.


In tal caso, la data di deposito sarà successiva alla data di ricevimento da parte dell’Ufficio oppure la domanda verrà rigettata. L’EUIPO trasmetterà una lettera di irregolarità con cui invita a ottemperare alle condizioni non soddisfatte entro un termine di due mesi. Il termine in questione è improrogabile. Una volta sanate le irregolarità, la data di deposito corrisponderà alla data in cui tutte le informazioni obbligatorie sono complete, compreso il pagamento. Se i requisiti non vengono rispettati (per i dettagli completi cfr. l’articolo 31 RMUE per tutte le condizioni che le domande devono soddisfare o le Direttive, Parte B, Esame, Sezione 2, Formalità, paragrafo 4), la domanda di MUE non sarà trattata come tale (si intenderà «non depositata») e tutte le tasse già versate saranno rimborsate.


Nella pagina Moduli e depositi troverai tutti i nostri moduli online, oltre ai moduli PDF relativi ai servizi per i quali non è ancora disponibile una soluzione online.
La corrispondenza riguardante un fascicolo specifico deve sempre essere depositata tramite:
  • User Area;
  • posta;
  • servizio speciale di corriere;
  • consegna a mano (*).
Si prega di specificare sempre il numero del fascicolo.
* Consegna a mano: compila e porta la nostra ricevuta di consegna del documento in duplice copia per ogni fascicolo che desideri presentare. Nota che, a partire dal 1° ottobre 2017, non sono più accettabili consegne a mano di documenti riguardanti i marchi UE. Qualsiasi documento presentato mediante consegna a mano sarà considerato come non ricevuto.
In caso di incongruenze o discrepanze tra la versione inglese e altre versioni linguistiche di questa pubblicazione, prevarrà la versione in lingua inglese.
Per maggiori informazioni, consulta le FAQ sul nuovo regolamento sul marchio UE.


Ai fini dell’attribuzione di una data di deposito, ogni domanda di MUE deve contenere un elenco di prodotti e di servizi. L’elenco deve essere classificato in conformità all’accordo di Nizza. In base alla classificazione di Nizza, i prodotti rientrano nelle classi da 1 a 34 e i servizi nelle classi da 35 a 45. Ogni classe è dotata di un’intestazione contenente informazioni di carattere generale sul tipo di prodotti o servizi contemplati.
È molto importante depositare la domanda per le classi di prodotti e servizi corrispondenti a quelli della tua azienda, perché da questo dipenderà direttamente il modo in cui verrà tutelato il tuo marchio UE.
Ulteriori informazioni sulla classificazione di Nizza sono reperibili sul sito web dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), all’indirizzo http://www.wipo.int.


All’atto della presentazione di una domanda elettronica, gli utenti possono scegliere termini già approvati per creare il loro elenco di prodotti e servizi. Questi termini provengono dalla Harmonised Database (HDB), la banca dati armonizzata, e saranno accettati automaticamente ai fini della classificazione. Il loro uso consentirà di snellire il processo di registrazione dei marchi. La HDB contiene termini che sono accettati ai fini della classificazione in tutti gli uffici UE.
Prima di depositare una domanda, gli utenti possono:
  • consultare il contenuto della HDB utilizzando lo strumento dell’Ufficio TMclass;
  • utilizzare il Goods and Services builder (Creatore di prodotti e servizi), che li guiderà attraverso il processo di creazione del loro elenco di prodotti e servizi sulla base della terminologia della HDB.


Sì, qualunque segno conforme ai requisiti del regolamento sul marchio UE può essere registrato come marchio. Registrando il nome e/o il logo dell’azienda, il tuo marchio e la tua reputazione sarebbero maggiormente tutelati. La registrazione permette di impedire a terzi l’utilizzo o la registrazione di marchi identici o confondibili con quelli della tua azienda.
 


In caso di controversia riguardante un nome di dominio in Internet, consultare WIPO ADR (Alternative Dispute Resolution), ossia la pagina del sito web dell’OMPI sulla risoluzione alternativa delle controversie.


L’elenco originale dei prodotti e servizi inclusi in una domanda di marchio UE non può essere ampliato, ma solo limitato. In altri termini, non puoi aggiungere prodotti o classi alla domanda depositata in origine, a meno che non depositi una nuova domanda per lo stesso marchio che includa le classi aggiuntive.


Al momento del deposito la tassa di base della domanda copre solo una classe. Se desideri includere più di una classe di prodotti o servizi, è possibile versare una tassa per ogni classe aggiuntiva. Maggiori informazioni.
Se desideri aggiungere nuove classi di prodotti e/o servizi successivamente alla registrazione della tua domanda di marchio dell’Unione europea, devi depositare una nuova domanda di marchio dell’Unione europea contenente le nuove classi che desideri coprire.
Maggiori informazioni sulle classi di prodotti e/o servizi.


Sono ammesse solo modifiche di minore entità, a condizione che non modifichino in maniera sostanziale il marchio.
L’Ufficio adotta una prassi molto rigida in materia di modifiche al marchio. Per maggiori dettagli, cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, paragrafo 15.


Se vuoi che la tua domanda venga esaminata celermente, è consigliabile seguire le operazioni riportate di seguito.
  • Pagamento anticipato: se paghi tramite conto corrente, sappi che l’importo verrà addebitato immediatamente. Se paghi tramite bonifico bancario, devi effettuarlo subito dopo la presentazione della domanda. Utilizza il codice bancario della transazione indicato nella ricevuta.
  • Utilizza il modulo predisposto da inoltrare alla tua banca (riportato nella ricevuta di conferma una volta depositata la domanda).
  • Osserva le condizioni Fast Track* selezionando i prodotti e i servizi adatti (per maggiori informazioni, consulta l’Harmonised Database).

* Se non emergono obiezioni durante la procedura di esame, il tuo fascicolo sarà gestito più rapidamente.

Maggiori informazioni relative all’intera procedura di registrazione, che comprende tutte le fasi fino alla pubblicazione.

 


Sì. Tuttavia, l’Ufficio invia una notifica in cui chiede di nominare un rappresentante entro un determinato termine se il deposito viene effettuato da un paese al di fuori del SEE (Spazio economico europeo).
Altre informazioni:


L’Ufficio respingerà la tua domanda di marchio se ritiene che esso non soddisfi determinati requisiti, detti anche impedimenti assoluti.

L’articolo 7 RMUE elenca gli impedimenti assoluti alla registrazione. Le domande di marchio che non vengono rigettate in questa fase vengono pubblicate. Cfr. l’intero flusso di lavoro relativo alla registrazione.

Gli impedimenti assoluti vanno distinti dagli impedimenti relativi, che vengono esaminati solo se, dopo la pubblicazione di una domanda di MUE, vengono depositate da terzi una o più opposizioni sulla base di uno o più diritti anteriori contrastanti, come ad esempio un marchio anteriore.

L’EUIPO non esamina ex officio gli impedimenti relativi alla registrazione. Questi impedimenti possono essere sollevati solamente da terzi nell’ambito di un procedimento di opposizione o di annullamento, dopo la registrazione del marchio UE. Scopri quali sono le tasse corrispondenti e confronta le differenze selezionando la scheda «Opposizione» nella pagina Processo di registrazione.


Sì. L’Ufficio rigetta una domanda di marchio UE qualora vi sia un impedimento in una sola parte dell’Unione europea. Se, ad esempio, il marchio consiste nella designazione di un prodotto nella lingua ufficiale di uno Stato membro dell’Unione europea, l’Ufficio rigetterà la domanda di marchio UE.
I diritti anteriori fatti valere nell’ambito di un’opposizione o di una domanda di nullità ostano alla registrazione di un marchio UE, anche se sono presenti solamente in uno Stato membro dell’Unione europea. Tuttavia, l’esclusione di una domanda dalla registrazione perché il marchio costituisce un termine non distintivo o descrittivo o generico in una sola lingua dell’Unione europea (e non in una delle principali lingue commerciali del mondo) non è così frequente. In tali circostanze, la procedura di opposizione o di nullità dinanzi all’EUIPO lascerà ampio margine per una soluzione consensuale.

Maggiori informazioni sull’uso e sulla difesa del proprio marchio UE.


Una domanda di marchio UE rifiutata o un marchio UE dichiarato nullo o che abbia formato oggetto di una decisione di decadenza dei diritti del titolare può essere trasformata in una domanda di marchio nazionale in tutti gli Stati membri dell’Unione europea nei quali l’impedimento non è applicabile. La conseguente domanda di marchio nazionale conserva la data di deposito della domanda di marchio UE.


La trasformazione (conversion) è una procedura che può essere applicata ai marchi dell’Unione europea (MUE) e alle registrazioni internazionali (RI).

Se un marchio UE cessa di esistere, può essere trasformato in marchi validi in determinati Stati membri. Questa trasformazione è particolarmente utile per superare possibili problemi legati al carattere unitario del MUE.

Ad esempio, se il marchio dell’Unione europea incontra un problema di registrabilità in uno o alcuni paesi soltanto per impedimenti assoluti o per un’opposizione basata su un diritto anteriore valido in uno o alcuni paesi soltanto, il richiedente del MUE può fare richiesta di trasformare il MUE in singole domande di marchio nazionali negli altri paesi non interessati da tali impedimenti.

Le registrazioni internazionali possono essere trasformate in domande di marchio nazionali di Stati membri dell’UE e in una designazione delle parti contraenti dell’accordo di Madrid o del protocollo di Madrid dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Per ulteriori dettagli cfr. le Direttive, Parte E, Operazioni di registro, Sezione 2, Trasformazione.


La trasformazione delle registrazioni internazionali che designano l’UE (conversion) non va confusa con la trasformazione introdotta quale istituto giuridico dal protocollo di Madrid (transformation) per attenuare le conseguenze del periodo di dipendenza di cinque anni previsto dall’intesa di Madrid.
La trasformazione (transformation) consente di trasformare un marchio oggetto di attacco centrale in una domanda di MUE diretta, ma non permette la trasformazione (conversion) di una designazione dell’UE in una domanda nazionale.
Ulteriori dettagli sui principi e sulle formalità della trasformazione (conversion) sono disponibili nelle Direttive, Parte E, Operazioni di registro, Sezione 2, Trasformazione e Parte M, marchi internazionali.


Per far sì che la domanda sia trattata con la procedura Fast Track, occorre effettuare il pagamento al momento del deposito o subito dopo, qualora il versamento venga effettuato mediante bonifico bancario (sono disponibili maggiori dettagli sui bonifici bancari e l’elenco delle condizioni per la procedura Fast Track). Inoltre occorre utilizzare la HDB, la banca dati EUIPO dei termini accettati ai fini della classificazione.
 


Il modulo in cinque fasi è stato concepito per la procedura Fast Track e presenta pertanto campi obbligatori e opzioni predefinite che garantiscono che la domanda possa essere trattata il più rapidamente possibile.

Il nostro modulo avanzato è stato concepito per avvisare quando la domanda è in modalità Fast Track e quando non lo è. Se la domanda non soddisfa una o più condizioni per la procedura Fast Track, il modulo lo segnala. Si può quindi decidere se apportare le correzioni indicate nel modulo o procedere con una domanda tradizionale. Le domande standard sono pubblicate solitamente 8-11 settimane dopo il pagamento.

Se la domanda soddisfa le condizioni per la procedura Fast Track, si vedrà comparire il logo Fast Track in alto nel calendario del marchio in eSearch plus.


È possibile che alcune domande rispettino le condizioni della procedura Fast Track al momento del deposito, ma diventino incompatibili con tale modalità in un secondo tempo. Questo può avvenire se durante l’esame degli impedimenti assoluti si riscontrano irregolarità, quali il pagamento tardivo, una domanda di limitazione di prodotti e servizi o altre irregolarità, ad esempio un problema con il rappresentante.

Vedi l’elenco completo delle condizioni per la procedura Fast Track.


I richiedenti o i rappresentanti possono indicare un proprio riferimento lungo non più di 20 caratteri nello spazio fornito nel modulo di domanda, ad esempio iniziali, serie di lettere, cifre, ecc. Questo riferimento può essere utile per distinguere le diverse domande depositate.

Un «numero ID» è un numero assegnato dall’Ufficio per identificare i richiedenti e i rappresentanti.

Una volta sia stato già assegnato «un numero ID» al richiedente o al rappresentante dall’EUIPO, è sufficiente indicare tale numero ID assieme al nome del richiedente/rappresentante nelle domande future.

Senza un numero ID, è necessario compilare tutti i campi relativi ai richiedenti/rappresentanti.


È possibile ritrovare il numero ID cercando il marchio nelle banche dati online dell’EUIPO, eSearch plus o TMview.


È possibile depositare una domanda:

Una volta che la domanda sia stata convalidata, il sistema genererà un numero per la domanda di MUE.
 



Un marchio dell’UE può essere costituito da qualsiasi segno, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:
  • distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e
  • essere rappresentati in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione.
La rappresentazione dei segni deve essere realizzata in una forma che utilizzi la tecnologia generalmente disponibile e che possa essere riprodotta nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettivo. Maggiori informazioni sui formati di file accettati dall’EUIPO per il deposito di un marchio. È possibile anche fare riferimento alla decisione n. EX-17-6 del Direttore esecutivo dell’Ufficio, del 22 settembre 2017, recante specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporto dati.

Il regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione europea (REMUE) stabilisce regole e requisiti specifici per i tipi più comuni di marchi.

Ulteriori esempi di marchi e i relativi tipi sono disponibili nel nostro sito.


La ricevuta di deposito indica solo che è stato depositato un marchio figurativo. Il termine «marchio figurativo» comprende infatti marchi «compositi» o «stilizzati», «parola + logo» ecc. (nel nostro sito puoi trovare esempi di marchi figurativi). In base alla prassi dell’EUIPO, un marchio è considerato figurativo quando è costituito da:
  • esclusivamente elementi figurativi;
  • una combinazione di elementi denominativi e figurativi o comunque grafici;
  • elementi denominativi stilizzati;
  • elementi denominativi a colori;
  • elementi denominativi formati da più di una riga;
  • lettere di alfabeti non UE;
  • segni non riproducibili da una tastiera;
  • una combinazione di questi fattori.
Nel modulo di deposito è stata aggiunta l’opzione «marchio figurativo con elementi denominativi» al fine di consentire ai richiedenti di inserire gli elementi denominativi.
Ulteriori informazioni sui testi legislativi sul marchio UE.


No, a essere protetta è la combinazione di testo ed elemento figurativo così come viene visualizzata nella riproduzione del marchio nel suo insieme. Nel nostro sito puoi trovare esempi.


Marchio figurativo.


Non è più possibile indicare i colori presenti sui marchi UE figurativi.


Non è più obbligatorio aggiungere una descrizione ad alcun tipo di marchio UE. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione europea (REMUE), la descrizione è facoltativa per i marchi di posizione, i marchi a motivi ripetuti, i marchi di colore costituiti da una combinazione di colori e i marchi di movimento. Per questi marchi, in cui la rappresentazione è accompagnata da una descrizione, tale descrizione deve essere in linea con la rappresentazione e non deve ampliarne la portata.


Sì, puoi ritirare la tua domanda in qualsiasi momento, tuttavia le tasse eventualmente già versate non saranno restituite, a meno che il ritiro non avvenga nella stessa data di deposito della domanda (GMT +1). Il ritiro della domanda non comporta addebiti ulteriori. Il ritiro può essere richiesto direttamente in eSearch plus selezionando il tipo di azione elettronica in «azioni e comunicazioni» del MUE.



La dichiarazione deve essere scritta in termini chiari e non ambigui, ad esempio «Ritiro la domanda di marchio UE numero XYZ».
L’Ufficio non dispone di un modulo cartaceo per il ritiro di una domanda di marchio UE, pertanto è anche possibile inviare una comunicazione dalla propria User Area (i messaggi di posta elettronica non vengono accettati).


Attualmente esistono tre tipi di MUE: marchi individuali, collettivi o di certificazione.


Un marchio collettivo può essere un marchio di qualsiasi tipo (ad esempio denominativo, figurativo, 3D ecc.), a condizione che appartenga a una persona giuridica di diritto pubblico o a un’associazione e sia utilizzato per distinguere i prodotti e servizi dei membri di tale associazione da quelli di altre imprese. I marchi collettivi dell’Unione europea possono essere richiesti solo da associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, nonché da persone giuridiche di diritto pubblico.


No, «collettivo» non significa né che il marchio appartiene a più persone (co-richiedenti/co-titolari) né che indica/copre più di un paese (il sistema del marchio UE copre automaticamente tutti i paesi dell’UE).

In virtù del regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMUE), la protezione dei marchi collettivi è soggetta a disposizioni specifiche. Il fatto di costituire un’indicazione della provenienza geografica di prodotti o servizi non è un impedimento alla registrazione come marchio collettivo. Sotto questo aspetto, il marchio collettivo si differenzia dal marchio UE individuale, in cui un’indicazione geografica di questo tipo non può essere registrata.

Il richiedente di un marchio collettivo deve presentare, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, un regolamento d’uso di tale marchio.
Ulteriori informazioni in merito sono contenute negli articoli da 74 a 82 del regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMUE) e nelle Direttive, Parte B, Esame, Sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, Capitolo 15, Marchi collettivi dell’Unione europea.


Sì, la tassa di base per un marchio collettivo UE depositato elettronicamente costa meno di un marchio collettivo UE depositato utilizzando un modulo cartaceo.

Per ulteriori informazioni sulle differenze di costo, consultare la pagina sulle tasse pagabili direttamente all’EUIPO.


È possibile rivendicare la priorità di una o più domande di marchio, ossia una domanda nazionale (o nel Benelux) depositata in o per conto di uno Stato firmatario della convenzione di Parigi, di un membro dell’OMC, di uno Stato per cui la Commissione abbia confermato la reciprocità o di una domanda di marchio UE.

Il «diritto di priorità ai sensi della convenzione» è un diritto limitato nel tempo, che decorre a partire dal primo deposito regolare di un marchio. Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data in cui la domanda è stata depositata nel paese in questione, indipendentemente dall’esito di tale domanda (articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione di Parigi). Esso può essere rivendicato nei sei mesi successivi al primo deposito.

Le rivendicazioni di priorità devono essere depositate contestualmente alla domanda di marchio UE o in una comunicazione distinta, depositata lo stesso giorno della domanda di MUE. Ulteriori dettagli sui principi e sulle formalità della «priorità ai sensi della convenzione» sono disponibili nelle Direttive, Parte B, Esame, Sezione 2, Formalità, paragrafo 15, Priorità (ai sensi della convenzione) e nella sezione specifica delle FAQ sulla riforma legislativa.


Una rivendicazione di priorità deve essere depositata contestualmente alla domanda di marchio UE, indicando la data, il numero e il paese della domanda anteriore.

Occorre tenere presente che l’Ufficio pubblicherà la rivendicazione di priorità «depositata» nel senso che l’Ufficio non confermerà la validità della rivendicazione di priorità.

Per informazioni sulla documentazione da presentare (copia della prima domanda pertinente, lingua e termini) per una rivendicazione di priorità o di preesistenza, cfr. la decisione n. EX-05-5 del Presidente dell’Ufficio, del 1° giugno 2005.

Per ulteriori chiarimenti, consultare le Direttive, Parte  B, Esame, Sezione  2, Formalità.
Per maggiori informazioni su come aggiungere una rivendicazione di priorità alla domanda online, accedere al modulo dettagliato.


Se il richiedente di un marchio UE ha presentato prodotti o servizi con il marchio richiesto in occasione di un’esposizione ufficialmente riconosciuta, il richiedente può rivendicare la priorità di esposizione entro sei mesi dalla prima presentazione. La prova della presentazione deve essere depositata.
Ulteriori dettagli sui principi e sulle formalità della «priorità di esposizione» sono disponibili nelle Direttive, Parte B, Esame, Sezione 2, Formalità, paragrafo 16, Priorità di esposizione.


Se i richiedenti o i proprietari di un marchio dell’Unione europea sono già in possesso di un marchio nazionale o internazionale anteriore identico con effetto in uno o più Stati membri per prodotti e servizi identici, possono rivendicare la preesistenza di tale marchio nella domanda di marchio UE o entro due mesi dal suo deposito o in qualunque momento dopo la registrazione del marchio UE, mantenendo i loro diritti anteriori, anche se non rinnovano il loro marchio anteriore.
Ulteriori dettagli sui principi e sulle formalità delle rivendicazioni di preesistenza sono disponibili nelle Direttive, Parte B, Esame, Sezione 2, Formalità, paragrafo 17, Preesistenza.


I documenti a sostegno della rivendicazione devono essere, in linea di principio, trasmessi entro tre mesi dalla data in cui viene rivendicata la preesistenza.
Per informazioni sulla documentazione da presentare per una rivendicazione di priorità o di preesistenza, cfr. la decisione n. EX-05-5 del Presidente dell’Ufficio, del 1° giugno 2005.
Per ulteriori chiarimenti, consultare le Direttive, Parte  B, Esame, Sezione 2, Formalità.
Per maggiori informazioni su come aggiungere una rivendicazione di preesistenza alla propria domanda online, accedere al modulo dettagliato.


Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità si fa coincidere con quella del deposito della domanda di marchio UE ai fini della determinazione dell’anteriorità dei diritti.
La preesistenza ha come unico effetto, ai sensi del regolamento sul marchio UE, che il proprietario del marchio dell’Unione europea, qualora ceda il marchio anteriore o lo lasci scadere, verrà ritenuto titolare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato ad essere registrato.
Nota: la preesistenza può essere rivendicata solo per una registrazione precedente, non per una domanda precedente.


È la data in cui il marchio UE viene iscritto nel Registro dei marchi dell’Unione europea prima che venga approvata la pubblicazione della registrazione nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea (Bollettino MUE). Sul certificato di registrazione, questa data segue la parola «Registrato» nell’angolo inferiore sinistro della prima pagina.
La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il diritto conferito da un marchio UE è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.

Per maggiori informazioni sulla procedura di registrazione del marchio UE, visitare la pagina Processo di registrazione.


La procedura di registrazione di un MUE consiste in un esame suddiviso in tre fasi:
  1. esame della domanda;
  2. opposizione (solo se è stata proposta un’opposizione nei confronti della domanda di marchio UE);
  3. registrazione.


Un marchio dell’Unione europea (MUE) è valido per 10 anni e può essere rinnovato indefinitamente per altri periodi di 10 anni. Sei mesi prima della scadenza della registrazione l’EUIPO comunicherà per iscritto la possibilità di rinnovarla al titolare, al suo rappresentante o a qualsiasi altro titolare del diritto registrato. La mancata comunicazione non incide sulla scadenza della registrazione e non comporta la responsabilità dell’Ufficio.
Una domanda di rinnovo può essere depositata tramite il modulo di richiesta di rinnovo.

Per maggiori informazioni sui rinnovi dei marchi UE, consultare:


Il carattere distintivo acquisito è una rivendicazione che può essere presentata al momento della registrazione di un marchio che non abbia di per sé carattere distintivo ma che lo abbia acquisito in conseguenza del suo uso sul mercato.
 
Per essere registrato, un marchio deve avere un «carattere distintivo intrinseco», vale a dire deve avere una capacità distintiva, non deve essere descrittivo e non deve consistere di parole o segni di uso comune nel linguaggio corrente. Tuttavia, in deroga a tale norma, è possibile registrare un segno se il richiedente presenta le prove del carattere distintivo del marchio acquisito attraverso l’uso. In tal caso, il richiedente deve dimostrare che almeno una parte significativa del pubblico di riferimento percepisce il segno come un marchio (ossia identifica i prodotti e servizi oggetto della domanda come provenienti da una determinata impresa).
 
L’Ufficio esamina unicamente il carattere distintivo acquisito di un marchio qualora sia esplicitamente rivendicato dal richiedente, mai di propria iniziativa. La rivendicazione del carattere distintivo acquisito deve essere presentata come secondaria o principale.
 
Per ulteriori informazioni, consultare le Direttive.


Se si presenta una rivendicazione principale, l’Ufficio decide contemporaneamente in merito al carattere distintivo del segno in sé e al carattere distintivo acquisito attraverso l’uso, emettendo un’unica decisione su entrambi gli aspetti. Detta decisione può essere impugnata.
 
Se si presenta una rivendicazione secondaria, l’esame della domanda sarà suddiviso in due fasi. In primo luogo, l’Ufficio decide unicamente in merito al carattere distintivo del segno stesso; poi, quando tale decisione diventa definitiva, esamina soltanto la rivendicazione del carattere distintivo acquisito emettendo una decisione formale in merito. Una decisione può essere impugnata in quanto tale e in funzione del relativo termine di presentazione.
 
Spetta al richiedente decidere quale tipo di rivendicazione presentare, in base a ciò che gli/le interessa maggiormente: per esempio, la rapidità della procedura di registrazione, le difficoltà di raccolta delle prove intese a corroborare la rivendicazione di carattere distintivo acquisito attraverso l’uso o finanche l’importanza di disporre di una decisione definitiva sul carattere distintivo intrinseco del marchio.
 
Per ulteriori informazioni, consultare le Direttive.


L’Ufficio esamina il presunto carattere distintivo acquisito di un marchio soltanto su esplicita rivendicazione del richiedente.
 
Le rivendicazioni possono essere presentate nella stessa domanda di registrazione oppure fino alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni in risposta alla prima lettera di obiezione dell’Ufficio.
 
Una rivendicazione non è di per sé sufficiente: deve essere chiaramente e precisamente definita come principale o secondaria. Se il tipo di rivendicazione non è chiaro, l’Ufficio invia una lettera di irregolarità precisando un termine per il chiarimento da parte del richiedente.
 
Per ulteriori informazioni, consultare le Direttive.


Se la rivendicazione è stata presentata unitamente alla domanda, nel momento in cui l’Ufficio solleva una obiezione al marchio, il richiedente è invitato a presentare, entro un termine specifico, gli elementi di prova pertinenti e le proprie osservazioni in merito a detta obiezione.
 
Se il richiedente presenta una rivendicazione principale in risposta alla prima lettera di obiezione senza addurre, al contempo, gli elementi di prova, l’Ufficio emana una comunicazione in cui invita il richiedente a presentare detti elementi di prova entro due mesi.


Se si presenta una rivendicazione secondaria, l’esame della domanda sarà suddiviso in due fasi. Una volta conclusa la prima fase, vale a dire quella in cui la decisione relativa al carattere distintivo intrinseco diventa definitiva, e tenendo conto di tutte le possibilità di ricorso, l’Ufficio avvia la seconda fase sul carattere distintivo acquisito del marchio, informando il richiedente della ripresa del procedimento e fissando un termine per la presentazione delle prove dell’uso.


Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le Direttive sui marchi/disegni e modelli.

Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. l’informativa sulla protezione dei dati.
 

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