Procedura di presentazione delle domande e di registrazione
Maggiori informazioni.
- deposito elettronico (domande online tramite la User Area);
- posta;
- servizio speciale di corriere.
Inoltre, occorre selezionare una seconda lingua tra le cinque lingue seguenti dell’Ufficio: francese, inglese, italiano, spagnolo o tedesco. La seconda lingua deve essere diversa dalla prima e sarà la lingua utilizzata per eventuali procedimenti di opposizione e/o annullamento.
La corrispondenza riguardante un fascicolo specifico deve sempre essere depositata tramite:
- User Area;
- posta;
- servizio speciale di corriere;
- consegna a mano (*).
* Consegna a mano: compila e porta la nostra ricevuta di consegna del documento in duplice copia per ogni fascicolo che desideri presentare. Nota che, a partire dal 1° ottobre 2017, non sono più accettabili consegne a mano di documenti riguardanti i marchi UE. Qualsiasi documento presentato mediante consegna a mano sarà considerato come non ricevuto.
In caso di incongruenze o discrepanze tra la versione inglese e altre versioni linguistiche di questa pubblicazione, prevarrà la versione in lingua inglese.
Per maggiori informazioni, consulta le FAQ sul nuovo regolamento sul marchio UE.
È molto importante depositare la domanda per le classi di prodotti e servizi corrispondenti a quelli della tua azienda, perché da questo dipenderà direttamente il modo in cui verrà tutelato il tuo marchio UE.
Ulteriori informazioni sulla classificazione di Nizza sono reperibili sul sito web dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), all’indirizzo http://www.wipo.int.
Prima di depositare una domanda, gli utenti possono:
- consultare il contenuto della HDB utilizzando lo strumento dell’Ufficio TMclass;
- utilizzare il Goods and Services builder (Creatore di prodotti e servizi), che li guiderà attraverso il processo di creazione del loro elenco di prodotti e servizi sulla base della terminologia della HDB.
Se desideri aggiungere nuove classi di prodotti e/o servizi successivamente alla registrazione della tua domanda di marchio dell’Unione europea, devi depositare una nuova domanda di marchio dell’Unione europea contenente le nuove classi che desideri coprire.
Maggiori informazioni sulle classi di prodotti e/o servizi.
L’Ufficio adotta una prassi molto rigida in materia di modifiche al marchio. Per maggiori dettagli, cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità, paragrafo 15.
- Pagamento anticipato: se paghi tramite conto corrente, sappi che l’importo verrà addebitato immediatamente. Se paghi tramite bonifico bancario, devi effettuarlo subito dopo la presentazione della domanda. Utilizza il codice bancario della transazione indicato nella ricevuta.
- Utilizza il modulo predisposto da inoltrare alla tua banca (riportato nella ricevuta di conferma una volta depositata la domanda).
- Osserva le condizioni Fast Track* selezionando i prodotti e i servizi adatti (per maggiori informazioni, consulta l’Harmonised Database).
* Se non emergono obiezioni durante la procedura di esame, il tuo fascicolo sarà gestito più rapidamente.
Maggiori informazioni relative all’intera procedura di registrazione, che comprende tutte le fasi fino alla pubblicazione.
Altre informazioni:
- titolarità (scheda «Richiedenti non SEE»)
- rappresentanza professionale
L’articolo 7 RMUE elenca gli impedimenti assoluti alla registrazione. Le domande di marchio che non vengono rigettate in questa fase vengono pubblicate. Cfr. l’intero flusso di lavoro relativo alla registrazione.
Gli impedimenti assoluti vanno distinti dagli impedimenti relativi, che vengono esaminati solo se, dopo la pubblicazione di una domanda di MUE, vengono depositate da terzi una o più opposizioni sulla base di uno o più diritti anteriori contrastanti, come ad esempio un marchio anteriore.
L’EUIPO non esamina ex officio gli impedimenti relativi alla registrazione. Questi impedimenti possono essere sollevati solamente da terzi nell’ambito di un procedimento di opposizione o di annullamento, dopo la registrazione del marchio UE. Scopri quali sono le tasse corrispondenti e confronta le differenze selezionando la scheda «Opposizione» nella pagina Processo di registrazione.
I diritti anteriori fatti valere nell’ambito di un’opposizione o di una domanda di nullità ostano alla registrazione di un marchio UE, anche se sono presenti solamente in uno Stato membro dell’Unione europea. Tuttavia, l’esclusione di una domanda dalla registrazione perché il marchio costituisce un termine non distintivo o descrittivo o generico in una sola lingua dell’Unione europea (e non in una delle principali lingue commerciali del mondo) non è così frequente. In tali circostanze, la procedura di opposizione o di nullità dinanzi all’EUIPO lascerà ampio margine per una soluzione consensuale.
Maggiori informazioni sull’uso e sulla difesa del proprio marchio UE.
Se un marchio UE cessa di esistere, può essere trasformato in marchi validi in determinati Stati membri. Questa trasformazione è particolarmente utile per superare possibili problemi legati al carattere unitario del MUE.
Ad esempio, se il marchio dell’Unione europea incontra un problema di registrabilità in uno o alcuni paesi soltanto per impedimenti assoluti o per un’opposizione basata su un diritto anteriore valido in uno o alcuni paesi soltanto, il richiedente del MUE può fare richiesta di trasformare il MUE in singole domande di marchio nazionali negli altri paesi non interessati da tali impedimenti.
Le registrazioni internazionali possono essere trasformate in domande di marchio nazionali di Stati membri dell’UE e in una designazione delle parti contraenti dell’accordo di Madrid o del protocollo di Madrid dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
Per ulteriori dettagli cfr. le Direttive, Parte E, Operazioni di registro, Sezione 2, Trasformazione.
La trasformazione (transformation) consente di trasformare un marchio oggetto di attacco centrale in una domanda di MUE diretta, ma non permette la trasformazione (conversion) di una designazione dell’UE in una domanda nazionale.
Ulteriori dettagli sui principi e sulle formalità della trasformazione (conversion) sono disponibili nelle Direttive, Parte E, Operazioni di registro, Sezione 2, Trasformazione e Parte M, marchi internazionali.
Il nostro modulo avanzato è stato concepito per avvisare quando la domanda è in modalità Fast Track e quando non lo è. Se la domanda non soddisfa una o più condizioni per la procedura Fast Track, il modulo lo segnala. Si può quindi decidere se apportare le correzioni indicate nel modulo o procedere con una domanda tradizionale. Le domande standard sono pubblicate solitamente 8-11 settimane dopo il pagamento.
Se la domanda soddisfa le condizioni per la procedura Fast Track, si vedrà comparire il logo Fast Track in alto nel calendario del marchio in eSearch plus.
Vedi l’elenco completo delle condizioni per la procedura Fast Track.
Un «numero ID» è un numero assegnato dall’Ufficio per identificare i richiedenti e i rappresentanti.
Una volta sia stato già assegnato «un numero ID» al richiedente o al rappresentante dall’EUIPO, è sufficiente indicare tale numero ID assieme al nome del richiedente/rappresentante nelle domande future.
Senza un numero ID, è necessario compilare tutti i campi relativi ai richiedenti/rappresentanti.
È possibile depositare una domanda:
- creando un account attraverso la User Area;
- depositandola mediante il nostro modulo online.
Una volta che la domanda sia stata convalidata, il sistema genererà un numero per la domanda di MUE.
- distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e
- essere rappresentati in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione.
Il regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione europea (REMUE) stabilisce regole e requisiti specifici per i tipi più comuni di marchi.
Ulteriori esempi di marchi e i relativi tipi sono disponibili nel nostro sito.
- esclusivamente elementi figurativi;
- una combinazione di elementi denominativi e figurativi o comunque grafici;
- elementi denominativi stilizzati;
- elementi denominativi a colori;
- elementi denominativi formati da più di una riga;
- lettere di alfabeti non UE;
- segni non riproducibili da una tastiera;
- una combinazione di questi fattori.
Ulteriori informazioni sui testi legislativi sul marchio UE.

La dichiarazione deve essere scritta in termini chiari e non ambigui, ad esempio «Ritiro la domanda di marchio UE numero XYZ».
L’Ufficio non dispone di un modulo cartaceo per il ritiro di una domanda di marchio UE, pertanto è anche possibile inviare una comunicazione dalla propria User Area (i messaggi di posta elettronica non vengono accettati).
In virtù del regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMUE), la protezione dei marchi collettivi è soggetta a disposizioni specifiche. Il fatto di costituire un’indicazione della provenienza geografica di prodotti o servizi non è un impedimento alla registrazione come marchio collettivo. Sotto questo aspetto, il marchio collettivo si differenzia dal marchio UE individuale, in cui un’indicazione geografica di questo tipo non può essere registrata.
Il richiedente di un marchio collettivo deve presentare, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, un regolamento d’uso di tale marchio.
Ulteriori informazioni in merito sono contenute negli articoli da 74 a 82 del regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMUE) e nelle Direttive, Parte B, Esame, Sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, Capitolo 15, Marchi collettivi dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni sulle differenze di costo, consultare la pagina sulle tasse pagabili direttamente all’EUIPO.
Il «diritto di priorità ai sensi della convenzione» è un diritto limitato nel tempo, che decorre a partire dal primo deposito regolare di un marchio. Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data in cui la domanda è stata depositata nel paese in questione, indipendentemente dall’esito di tale domanda (articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione di Parigi). Esso può essere rivendicato nei sei mesi successivi al primo deposito.
Le rivendicazioni di priorità devono essere depositate contestualmente alla domanda di marchio UE o in una comunicazione distinta, depositata lo stesso giorno della domanda di MUE. Ulteriori dettagli sui principi e sulle formalità della «priorità ai sensi della convenzione» sono disponibili nelle Direttive, Parte B, Esame, Sezione 2, Formalità, paragrafo 15, Priorità (ai sensi della convenzione) e nella sezione specifica delle FAQ sulla riforma legislativa.
Occorre tenere presente che l’Ufficio pubblicherà la rivendicazione di priorità «depositata» nel senso che l’Ufficio non confermerà la validità della rivendicazione di priorità.
Per informazioni sulla documentazione da presentare (copia della prima domanda pertinente, lingua e termini) per una rivendicazione di priorità o di preesistenza, cfr. la decisione n. EX-05-5 del Presidente dell’Ufficio, del 1° giugno 2005.
Per ulteriori chiarimenti, consultare le Direttive, Parte B, Esame, Sezione 2, Formalità.
Per maggiori informazioni su come aggiungere una rivendicazione di priorità alla domanda online, accedere al modulo dettagliato.
Ulteriori dettagli sui principi e sulle formalità della «priorità di esposizione» sono disponibili nelle Direttive, Parte B, Esame, Sezione 2, Formalità, paragrafo 16, Priorità di esposizione.
Ulteriori dettagli sui principi e sulle formalità delle rivendicazioni di preesistenza sono disponibili nelle Direttive, Parte B, Esame, Sezione 2, Formalità, paragrafo 17, Preesistenza.
Per informazioni sulla documentazione da presentare per una rivendicazione di priorità o di preesistenza, cfr. la decisione n. EX-05-5 del Presidente dell’Ufficio, del 1° giugno 2005.
Per ulteriori chiarimenti, consultare le Direttive, Parte B, Esame, Sezione 2, Formalità.
Per maggiori informazioni su come aggiungere una rivendicazione di preesistenza alla propria domanda online, accedere al modulo dettagliato.
La preesistenza ha come unico effetto, ai sensi del regolamento sul marchio UE, che il proprietario del marchio dell’Unione europea, qualora ceda il marchio anteriore o lo lasci scadere, verrà ritenuto titolare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato ad essere registrato.
Nota: la preesistenza può essere rivendicata solo per una registrazione precedente, non per una domanda precedente.
La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il diritto conferito da un marchio UE è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.
Per maggiori informazioni sulla procedura di registrazione del marchio UE, visitare la pagina Processo di registrazione.
- esame della domanda;
- opposizione (solo se è stata proposta un’opposizione nei confronti della domanda di marchio UE);
- registrazione.
Una domanda di rinnovo può essere depositata tramite il modulo di richiesta di rinnovo.
Per maggiori informazioni sui rinnovi dei marchi UE, consultare:
- le Direttive, Parte E, Operazioni di registro, Sezione 4, Rinnovo;
- la pagina Gestione; e
- la sezione Rinnovi sul sito web.
Per essere registrato, un marchio deve avere un «carattere distintivo intrinseco», vale a dire deve avere una capacità distintiva, non deve essere descrittivo e non deve consistere di parole o segni di uso comune nel linguaggio corrente. Tuttavia, in deroga a tale norma, è possibile registrare un segno se il richiedente presenta le prove del carattere distintivo del marchio acquisito attraverso l’uso. In tal caso, il richiedente deve dimostrare che almeno una parte significativa del pubblico di riferimento percepisce il segno come un marchio (ossia identifica i prodotti e servizi oggetto della domanda come provenienti da una determinata impresa).
L’Ufficio esamina unicamente il carattere distintivo acquisito di un marchio qualora sia esplicitamente rivendicato dal richiedente, mai di propria iniziativa. La rivendicazione del carattere distintivo acquisito deve essere presentata come secondaria o principale.
Per ulteriori informazioni, consultare le Direttive.
Se si presenta una rivendicazione secondaria, l’esame della domanda sarà suddiviso in due fasi. In primo luogo, l’Ufficio decide unicamente in merito al carattere distintivo del segno stesso; poi, quando tale decisione diventa definitiva, esamina soltanto la rivendicazione del carattere distintivo acquisito emettendo una decisione formale in merito. Una decisione può essere impugnata in quanto tale e in funzione del relativo termine di presentazione.
Spetta al richiedente decidere quale tipo di rivendicazione presentare, in base a ciò che gli/le interessa maggiormente: per esempio, la rapidità della procedura di registrazione, le difficoltà di raccolta delle prove intese a corroborare la rivendicazione di carattere distintivo acquisito attraverso l’uso o finanche l’importanza di disporre di una decisione definitiva sul carattere distintivo intrinseco del marchio.
Per ulteriori informazioni, consultare le Direttive.
Le rivendicazioni possono essere presentate nella stessa domanda di registrazione oppure fino alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni in risposta alla prima lettera di obiezione dell’Ufficio.
Una rivendicazione non è di per sé sufficiente: deve essere chiaramente e precisamente definita come principale o secondaria. Se il tipo di rivendicazione non è chiaro, l’Ufficio invia una lettera di irregolarità precisando un termine per il chiarimento da parte del richiedente.
Per ulteriori informazioni, consultare le Direttive.
Se il richiedente presenta una rivendicazione principale in risposta alla prima lettera di obiezione senza addurre, al contempo, gli elementi di prova, l’Ufficio emana una comunicazione in cui invita il richiedente a presentare detti elementi di prova entro due mesi.
Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le Direttive sui marchi/disegni e modelli.
Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. l’informativa sulla protezione dei dati.