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Domande generiche

 

Secondo la definizione di cui al regolamento sui disegni e modelli comunitari, per «disegno o modello» si intende l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.


Per la protezione come disegno o modello comunitario, un disegno o modello deve essere nuovo e avere un carattere individuale.
Esistono due tipi di disegni e modelli comunitari:
  • disegno o modello comunitario non registrato e
  • disegno o modello comunitario registrato.


Il disegno o modello comunitario registrato è un disegno o modello registrato secondo la modalità prevista nel regolamento sui disegni e modelli comunitari. Per disegno o modello si intende «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento». Scopri se il tuo disegno o modello è ammissibile alla registrazione.


Un disegno o modello comunitario non registrato è un disegno o modello che soddisfa i requisiti del regolamento sui disegni e modelli comunitari e che è stato divulgato al pubblico essendo stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità.
Il disegno o modello non si considera divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.


L’estensione della protezione è identica. Entrambi hanno carattere unitario in tutta l’Unione europea e condividono gli stessi requisiti di protezione, in particolare i requisiti di novità e di carattere individuale.
I diritti conferiti sono tuttavia differenti, poiché il disegno o modello comunitario registrato conferisce ai titolari diritti esclusivi di utilizzare e di vietare ad altri la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, l’utilizzo o la detenzione di prodotti che incorporino il disegno o modello e che non producano una differente impressione complessiva.
Con i disegni o modelli comunitari non registrati i titolari possono vietare ad altri esclusivamente l’utilizzo commerciale del disegno o modello se tale utilizzo è riconducibile a una copiatura. Di conseguenza, se il disegno o modello è stato creato autonomamente da un secondo autore (che può dimostrare che non era a conoscenza dell’esistenza del disegno o modello protetto), non sussiste contraffazione.

Ulteriori informazioni sul concetto alla base dei disegni e modelli nel contesto della proprietà intellettuale (PI).


Un disegno o modello comunitario registrato (DMC) conferisce diritti esclusivi sull’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Il fatto che il diritto sia registrato conferisce al disegno o modello un elevato grado di certezza in caso di contraffazione. Un disegno o modello comunitario registrato ha una durata iniziale di cinque anni dalla data di deposito e può essere rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, fino a un massimo di 25.
 
Ulteriori informazioni sui disegni e modelli nell’UE.


Un disegno o modello comunitario registrato ha una durata iniziale di cinque anni dalla data di deposito e può essere rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, fino a un massimo di 25, mentre un disegno o modello non registrato conferisce soltanto una protezione della durata di tre anni a decorrere dalla data della sua prima divulgazione nel territorio dell’UE.

Ulteriori informazioni sul periodo di validità della registrazione di disegni o modelli e le modalità di presentazione della domanda.


I disegni e modelli comunitari utilizzano una singola procedura di registrazione che assicura ai titolari una protezione solida e uniforme nei 27 Stati membri dell’Unione europea.
Le formalità da adempiere sono semplificate grazie a:
  • un’unica domanda;
  • un’unica lingua per il deposito;
  • un unico centro amministrativo;
  • un’unica pratica da gestire;
  • un unico pagamento;
  • la possibilità di presentare domande multiple (ad esempio, per riunire vari disegni o modelli in un’unica domanda, come nel caso di un’intera gamma di prodotti analoghi);
  • la possibilità di differire la pubblicazione del disegno o del modello per un periodo massimo di 30 mesi (in modo che i concorrenti non ne vengano a conoscenza).
La titolarità di un disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare tale disegno o modello nonché di vietarne a terzi l’utilizzo, senza il suo consenso.

Ulteriori informazioni sui vantaggi del disegno o modello comunitario.


No, non è possibile proteggere uno specifico materiale per mezzo di un disegno o modello comunitario.
L’oggetto della protezione è l’aspetto del prodotto a cui è applicato il disegno o modello, anche se il fatto che un prodotto sia fabbricato in materiali specifici quali il legno può aggiungere qualcosa a tale aspetto esteriore.
Il diritto conferito non attribuisce il diritto esclusivo di fabbricare uno specifico prodotto in legno e i concorrenti potranno sempre fabbricare il loro prodotto in legno, se il loro disegno o modello soddisfa i requisiti di novità e di «carattere individuale».

Esempi di disegni e modelli.
Criteri per la richiesta di disegni o modelli.


Un esempio è costituito dai ricambi di autoveicoli quali specchietti retrovisori esterni, paraurti, cofani, fari ecc.
Se si tratta di parti visibili durante l’uso normale di un prodotto complesso, non saranno necessariamente esclusi dalla registrazione, ma avranno una protezione limitata. Sarà possibile produrre e vendere tali componenti specificamente per la riparazione del prodotto d’origine, senza violare i diritti connessi al disegno o modello comunitario registrato. Se essi non sono visibili durante l’uso normale del prodotto complesso, non saranno esclusi dalla protezione offerta dalla registrazione, dato che l’EUIPO non effettua alcun esame di merito prima della registrazione; tuttavia, non godranno della tutela giuridica offerta ai disegni o modelli comunitari neanche in seguito alla registrazione.


Un sistema modulare è un insieme di elementi progettati per essere connessi in vari modi. Un tipico esempio è costituito dai blocchetti o mattoncini da costruzione usati dai bambini. Questo concetto è inoltre di particolare rilevanza nel settore dell’arredamento, in quanto comprende articoli come le scrivanie e i tavoli che possono essere costituiti da vari piani più piccoli, componibili in configurazioni alternative.

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare:


Il concetto di interconnessione si riferisce alle caratteristiche di un prodotto che consentono allo stesso di essere assemblato o connesso meccanicamente con un altro prodotto, ad esempio l’attacco di una spina o un tubo di scarico, che deve avere una specifica forma e dimensione per essere montato su un veicolo.
Diversamente dai sistemi modulari, i disegni o modelli di interconnessione di solito non hanno configurazioni alternative.
Le domande di registrazione di un disegno o modello di interconnessione non saranno escluse dalla protezione offerta dalla registrazione, dato che l’EUIPO non effettua alcun esame di merito prima della registrazione; i disegni o modelli di interconnessione non godranno, tuttavia, della tutela giuridica offerta a un disegno o modello comunitario neanche in seguito alla registrazione.


È possibile ottenere entrambe le forme di protezione.
Un disegno o modello comunitario è protetto se soddisfa i requisiti giuridici di novità e carattere individuale al momento del deposito. La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende alle linee, ai contorni, ai colori, alla forma e/o alla struttura superficiale di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o a cui è applicato.
Un marchio dell’Unione europea tridimensionale è registrato se il prodotto è considerato un segno idoneo a distinguere i prodotti del richiedente da quelli di un’altra persona o impresa operante in un settore analogo. La protezione conferita da un marchio dell’Unione europea si riferisce al carattere distintivo del segno stesso rispetto a riproduzioni e segni identici caratterizzati da somiglianze visive, fonetiche o concettuali che generino un rischio di confusione.
È possibile, per esempio, proteggere gli imballaggi sia come marchio dell’Unione europea sia come disegno o modello comunitario registrato se sono soddisfatti i corrispondenti requisiti giuridici: una nuova forma diventa sinonimo dei prodotti/servizi di un’impresa e può quindi essere registrata sia come marchio sia come disegno o modello comunitario in considerazione del suo carattere individuale e della sua novità.
 
Cfr. gli esempi di marchi tridimensionali nelle Direttive, Parte B, Esame, Sezione 2, Formalità, paragrafo 9.3.
Cliccare qui per ulteriori informazioni in materia di disegni e modelli.


Un marchio di forma protegge il carattere distintivo del segno rispetto agli altri segni esistenti, utilizzati per gli stessi prodotti o servizi, mentre il disegno o modello protegge la novità e il carattere individuale di un prodotto.
Il requisito della novità non si applica ai marchi, mentre il carattere distintivo non si applica ai disegni e modelli.
Un marchio non è soggetto ad alcun limite massimo di tempo (può essere rinnovato indefinitamente per periodi di 10 anni), mentre il disegno o modello comunitario registrato ha una durata massima di 25 anni dalla data di deposito.


Un brevetto protegge la funzione, il funzionamento o la costruzione di un’invenzione. Viene concesso un brevetto per qualsiasi invenzione in qualunque campo tecnologico, purché sia nuova, implichi un’attività inventiva e sia soggetta ad applicazione industriale.
Per maggiori informazioni sui brevetti, consultare il registro europeo dei brevetti.
Un disegno o modello protegge soltanto l’aspetto di un prodotto e non la sua funzione.
Quando si intende proteggere un prodotto sia con un brevetto sia registrando un disegno o modello (infatti, un nuovo prodotto può benissimo includere sia nuove funzioni sia un nuovo aspetto), la tempestività delle domande sarà fondamentale, poiché è necessario assicurarsi che la pubblicazione dell’uno o dell’altro diritto non faccia venire meno il requisito di novità per l’altra domanda.
 


Un modello di utilità è un diritto esclusivo concesso per un’innovazione. È simile a un brevetto e talvolta è chiamato «brevetto a breve scadenza» o «brevetto di innovazione». Può essere concesso a chiunque inventi o scopra macchinari, prodotti, composizioni di materia o nuovi e utili miglioramenti degli stessi. I modelli di utilità non esistono in tutti gli Stati membri dell’UE e la protezione dei modelli di utilità non può essere ottenuta a livello dell’UE.
 
Cliccare qui per maggiori informazioni sull’elenco dei paesi e delle regioni in cui si può richiedere la protezione dei modelli di utilità.


Sì. Tuttavia, la pubblicazione può essere differita fino a un massimo di 30 mesi, in modo tale da permettere all’autore o titolare di mantenere il prodotto riservato fintantoché non sia pronto per la sua divulgazione. Qualora si decida di non pubblicare il DMC, la registrazione decadrà una volta trascorso il periodo di differimento di 30 mesi.
Per pubblicare un disegno o modello dopo un periodo di differimento della pubblicazione, è necessario pagare le corrispondenti tasse di pubblicazione e, se del caso, presentare la riproduzione del disegno o modello (se ne è stato allegato un campione alla domanda) entro il termine di 27 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità.
 
Qui si trovano ulteriori informazioni sulla pubblicazione del proprio disegno o modello.
Qui si trovano maggiori informazioni sulle tasse e sui pagamenti.
 


L’autore (o un successivo titolare) di un disegno o modello può richiederne la protezione entro un anno dal momento in cui ha divulgato per la prima volta il disegno o modello, senza che la sua divulgazione anteriore pregiudichi la registrazione. Questo lasso di tempo è noto come «periodo di tolleranza» (in altre parole, la novità del disegno o modello non verrà meno per un anno dopo la divulgazione). In questo modo, il titolare ha la possibilità di valutare se valga la pena di richiedere la protezione di un disegno o modello. Lo svantaggio è lasciare in una situazione di incertezza giuridica i terzi, che non sanno se un disegno o modello sarà registrato. Tuttavia, tale situazione si protrae per un tempo relativamente breve, durante il quale i concorrenti non sono liberi di copiare il disegno o modello a causa del diritto non registrato sancito dal regolamento sui disegni e modelli comunitari.
Il periodo di tolleranza risulta particolarmente utile alle piccole imprese, che spesso non dispongono delle risorse necessarie per finanziare la registrazione sistematica di disegni e modelli di cui non è certo il successo sul mercato.
 
Cliccare qui per ulteriori informazioni.


Sì, a condizione che non sia superato il periodo di tolleranza di un anno. Vale a dire, la domanda di DMC deve essere depositata entro un anno dalla divulgazione del disegno o modello nazionale. Inoltre, se la prima domanda di disegno o modello è stata depositata meno di sei mesi prima, è possibile rivendicare il diritto di priorità di tale precedente domanda con la domanda di DMC.
 
Per ulteriori informazioni, leggere consigli e migliori pratiche per il deposito di disegni e modelli.


I premi DesignEuropa celebrano l’eccellenza nel settore del design e della sua gestione fra i titolari di disegni e modelli comunitari registrati (DMC), che si tratti di singoli titolari di diritti oppure di piccole o grandi imprese.

Cliccare qui per ulteriori informazioni sui premi DesignEuropa e su come presentare la propria candidatura.


Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le direttive sui marchi / disegni e modelli.

Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. la dichiarazione sulla protezione dei dati.
 

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