Domande generiche
Esistono due tipi di disegni e modelli comunitari:
- disegno o modello comunitario non registrato e
- disegno o modello comunitario registrato.
Il disegno o modello non si considera divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
I diritti conferiti sono tuttavia differenti, poiché il disegno o modello comunitario registrato conferisce ai titolari diritti esclusivi di utilizzare e di vietare ad altri la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, l’utilizzo o la detenzione di prodotti che incorporino il disegno o modello e che non producano una differente impressione complessiva.
Con i disegni o modelli comunitari non registrati i titolari possono vietare ad altri esclusivamente l’utilizzo commerciale del disegno o modello se tale utilizzo è riconducibile a una copiatura. Di conseguenza, se il disegno o modello è stato creato autonomamente da un secondo autore (che può dimostrare che non era a conoscenza dell’esistenza del disegno o modello protetto), non sussiste contraffazione.
Ulteriori informazioni sul concetto alla base dei disegni e modelli nel contesto della proprietà intellettuale (PI).
Ulteriori informazioni sui disegni e modelli nell’UE.
Ulteriori informazioni sul periodo di validità della registrazione di disegni o modelli e le modalità di presentazione della domanda.
Le formalità da adempiere sono semplificate grazie a:
- un’unica domanda;
- un’unica lingua per il deposito;
- un unico centro amministrativo;
- un’unica pratica da gestire;
- un unico pagamento;
- la possibilità di presentare domande multiple (ad esempio, per riunire vari disegni o modelli in un’unica domanda, come nel caso di un’intera gamma di prodotti analoghi);
- la possibilità di differire la pubblicazione del disegno o del modello per un periodo massimo di 30 mesi (in modo che i concorrenti non ne vengano a conoscenza).
Ulteriori informazioni sui vantaggi del disegno o modello comunitario.
L’oggetto della protezione è l’aspetto del prodotto a cui è applicato il disegno o modello, anche se il fatto che un prodotto sia fabbricato in materiali specifici quali il legno può aggiungere qualcosa a tale aspetto esteriore.
Il diritto conferito non attribuisce il diritto esclusivo di fabbricare uno specifico prodotto in legno e i concorrenti potranno sempre fabbricare il loro prodotto in legno, se il loro disegno o modello soddisfa i requisiti di novità e di «carattere individuale».
Esempi di disegni e modelli.
Criteri per la richiesta di disegni o modelli.
Se si tratta di parti visibili durante l’uso normale di un prodotto complesso, non saranno necessariamente esclusi dalla registrazione, ma avranno una protezione limitata. Sarà possibile produrre e vendere tali componenti specificamente per la riparazione del prodotto d’origine, senza violare i diritti connessi al disegno o modello comunitario registrato. Se essi non sono visibili durante l’uso normale del prodotto complesso, non saranno esclusi dalla protezione offerta dalla registrazione, dato che l’EUIPO non effettua alcun esame di merito prima della registrazione; tuttavia, non godranno della tutela giuridica offerta ai disegni o modelli comunitari neanche in seguito alla registrazione.
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare:
- il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, articolo 8;
- le prassi attuali in materia di disegni e modelli.
Diversamente dai sistemi modulari, i disegni o modelli di interconnessione di solito non hanno configurazioni alternative.
Le domande di registrazione di un disegno o modello di interconnessione non saranno escluse dalla protezione offerta dalla registrazione, dato che l’EUIPO non effettua alcun esame di merito prima della registrazione; i disegni o modelli di interconnessione non godranno, tuttavia, della tutela giuridica offerta a un disegno o modello comunitario neanche in seguito alla registrazione.
Un disegno o modello comunitario è protetto se soddisfa i requisiti giuridici di novità e carattere individuale al momento del deposito. La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende alle linee, ai contorni, ai colori, alla forma e/o alla struttura superficiale di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o a cui è applicato.
Un marchio dell’Unione europea tridimensionale è registrato se il prodotto è considerato un segno idoneo a distinguere i prodotti del richiedente da quelli di un’altra persona o impresa operante in un settore analogo. La protezione conferita da un marchio dell’Unione europea si riferisce al carattere distintivo del segno stesso rispetto a riproduzioni e segni identici caratterizzati da somiglianze visive, fonetiche o concettuali che generino un rischio di confusione.
È possibile, per esempio, proteggere gli imballaggi sia come marchio dell’Unione europea sia come disegno o modello comunitario registrato se sono soddisfatti i corrispondenti requisiti giuridici: una nuova forma diventa sinonimo dei prodotti/servizi di un’impresa e può quindi essere registrata sia come marchio sia come disegno o modello comunitario in considerazione del suo carattere individuale e della sua novità.
Cfr. gli esempi di marchi tridimensionali nelle Direttive, Parte B, Esame, Sezione 2, Formalità, paragrafo 9.3.
Cliccare qui per ulteriori informazioni in materia di disegni e modelli.
Il requisito della novità non si applica ai marchi, mentre il carattere distintivo non si applica ai disegni e modelli.
Un marchio non è soggetto ad alcun limite massimo di tempo (può essere rinnovato indefinitamente per periodi di 10 anni), mentre il disegno o modello comunitario registrato ha una durata massima di 25 anni dalla data di deposito.
Per maggiori informazioni sui brevetti, consultare il registro europeo dei brevetti.
Un disegno o modello protegge soltanto l’aspetto di un prodotto e non la sua funzione.
Quando si intende proteggere un prodotto sia con un brevetto sia registrando un disegno o modello (infatti, un nuovo prodotto può benissimo includere sia nuove funzioni sia un nuovo aspetto), la tempestività delle domande sarà fondamentale, poiché è necessario assicurarsi che la pubblicazione dell’uno o dell’altro diritto non faccia venire meno il requisito di novità per l’altra domanda.
- Per ulteriori informazioni sulle differenze e somiglianze tra i disegni e modelli e altri tipi di diritti di PI: relazione rispetto ad altri diritti di PI (brevetti, diritti d’autore e marchi) *Occorre effettuare il log in.
- Ulteriori informazioni sui disegni e modelli comunitari registrati (DMC).
- Ulteriori informazioni sugli aspetti fondamentali della PI.
Cliccare qui per maggiori informazioni sull’elenco dei paesi e delle regioni in cui si può richiedere la protezione dei modelli di utilità.
Per pubblicare un disegno o modello dopo un periodo di differimento della pubblicazione, è necessario pagare le corrispondenti tasse di pubblicazione e, se del caso, presentare la riproduzione del disegno o modello (se ne è stato allegato un campione alla domanda) entro il termine di 27 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità.
Qui si trovano ulteriori informazioni sulla pubblicazione del proprio disegno o modello.
Qui si trovano maggiori informazioni sulle tasse e sui pagamenti.
Il periodo di tolleranza risulta particolarmente utile alle piccole imprese, che spesso non dispongono delle risorse necessarie per finanziare la registrazione sistematica di disegni e modelli di cui non è certo il successo sul mercato.
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Per ulteriori informazioni, leggere consigli e migliori pratiche per il deposito di disegni e modelli.
Cliccare qui per ulteriori informazioni sui premi DesignEuropa e su come presentare la propria candidatura.
Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le direttive sui marchi / disegni e modelli.
Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. la dichiarazione sulla protezione dei dati.