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Domande frequenti (FAQ)

Questioni generali

1. Cosa succederà al mio marchio?

2. Le mie relazioni con l'Ufficio cambieranno?

3. Dove posso trovare informazioni sulle prassi relative ai marchi ai sensi del regolamento modificativo?

Tasse

4. Cosa devo fare se ricevo una fattura che non riconosco?

5. Quali sono le differenze tra il vecchio e il nuovo sistema delle tasse per i marchi?

6. Eventuali pagamenti in eccesso alla luce del nuovo sistema delle tasse saranno restituiti?

7. Nuovi depositi – devo versare le tasse secondo il "vecchio" o il "nuovo" sistema?

Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE

8. Chi può rendere una dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE?

9. Quando è possibile rendere la dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE?

10. Quale modulo devo utilizzare per rendere la dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE?

Rinnovo

11. Quale data è presa in considerazione per calcolare le tasse di rinnovo applicabili a un MUE?

12. Per un marchio soggetto al vecchio sistema delle tasse, il titolare può ritardare il pagamento e pagare la nuova tassa ridotta entro il periodo di tolleranza di sei mesi?

13. Il periodo di base per il rinnovo scade alla fine del mese o alla data esatta?



Questioni generali

1. Cosa succederà al mio marchio?

I "marchi comunitari" e le "domande di marchio comunitario" esistenti diventeranno automaticamente "marchi dell'Unione europea" e "domande di marchio dell'Unione europea" al momento dell'entrata in vigore del regolamento modificativo, senza che gli utenti debbano intraprendere alcuna azione.

2. Le mie relazioni con l'Ufficio cambieranno?

No. Tutte le nostre applicazioni online saranno aggiornate e potranno essere usate il giorno dell'entrata in vigore del regolamento modificativo. La nuova struttura delle tasse sarà integrata nella nostra applicazione online per il deposito dei marchi e in tutte le altre applicazioni disponibili nel nostro sito web. Il calcolatore delle tasse e l'elenco completo delle tasse saranno aggiornati con la nuova struttura il giorno dell'entrata in vigore del regolamento modificativo.

3. Dove posso trovare informazioni sulle prassi relative ai marchi ai sensi del regolamento modificativo?

Il 23 marzo 2016, data dell'entrata in vigore del regolamento modificativo, è entrata in vigore anche una versione aggiornata delle direttive concernenti l'esame. Nella nuova versione sono integrati i cambiamenti introdotti dalle modifiche del regolamento nelle prassi dell'Ufficio relative all'esame dei marchi. Queste informazioni sono reperibili nell'attuale pagina sulle prassi riguardanti i marchi del sito web dell'Ufficio. Ulteriori ragguagli sono inoltre disponibili in Alicante News, la newsletter dell'Ufficio che fornisce informazioni aggiornate su questioni relative alla proprietà intellettuale e all'Ufficio.

 

Tasse

4. Cosa devo fare se ricevo una fattura che non riconosco?

Se ricevi una lettera o una fattura, controlla attentamente che cosa vi è indicato e l'autenticità della fonte. Se hai dubbi, esegui le dovute verifiche con i tuoi consulenti legali oppure contattaci Maggiori informazioni sulle fatture ingannevoli possono essere trovate qui

5. Quali sono le differenze tra il vecchio e il nuovo sistema delle tasse per i marchi?

Il regolamento modificativo, entrato in vigore il 23 marzo 2016, introduce una riduzione generale delle tasse da versare all'Ufficio in materia di marchi e un nuovo sistema che prevede il pagamento di una tassa per classe relativamente alle tasse di deposito di una domanda e di rinnovo. Puoi consultare gli importi delle tasse nell'allegato I del regolamento modificativo e ottenere maggiori informazioni online, comprese alcune tabelle comparative delle vecchie e nuove tasse per i depositi di domande, i rinnovi, le opposizioni, gli annullamenti e i ricorsi.

6. Eventuali pagamenti in eccesso alla luce del nuovo sistema delle tasse saranno restituiti?

Sì. Il 29 gennaio il direttore esecutivo ha pubblicato online il calendario per la restituzione degli importi versati in eccesso in relazione ai rinnovi. Le modalità di restituzione variano in funzione della modalità di pagamento. Consulta la pubblicazione delle notizie online dove trovi maggiori dettagli riguardanti le modalità di restituzione delle tasse.

7. Nuovi depositi – devo versare le tasse secondo il "vecchio" o il "nuovo" sistema?

La data di deposito della domanda di marchio UE, dell'opposizione, della domanda di decadenza o nullità (annullamento) o ancora di ricorso (relativamente a marchi UE) determina la tassa da versare all'Ufficio (secondo il sistema precedente o quello nuovo).

Se la data di deposito di una delle azioni di cui sopra precede l'entrata in vigore del nuovo regolamento (ossia al 23 marzo 2016) si applica il vecchio sistema, anche se il pagamento è stato effettuato dopo l'entrata in vigore di detto nuovo regolamento. Tale criterio si applica anche agli interessi di mora per eventuali ritardi nei pagamenti. Se la data di deposito dell'azione è successiva all'entrata in vigore del nuovo regolamento (ossia a partire dal 23 marzo 2016 compreso), si applica il nuovo sistema. Il principio alla base di quanto sopra è che l'azione, una volta effettuato il pagamento, ha effetto a partire dalla data di deposito, ossia da quando l'azione è considerata registrata.

Per esempio, se il periodo di opposizione, pari a tre mesi, va dal 1° febbraio 2016 al 30 aprile 2016 e un'opposizione è presentata in data 1° marzo 2016, l'opponente è tenuto a versare la "vecchia" tassa (350 EUR). Tuttavia, nello stesso esempio, se un'opposizione è presentata il 15 aprile 2016, l'opponente deve versare la nuova tassa (320 EUR). È possibile che l'opponente non presenti l'opposizione il 1° marzo 2016 e aspetti fino al 30 aprile 2016 per versare la nuova tassa in vigore. Questo perché se, da una parte, il pagamento è comunque effettuato entro il periodo di opposizione di tre mesi, dall'altra la data di presentazione dell'opposizione (e in cui la stessa ha effetto) è precedente alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

 

Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE

8. Chi può rendere una dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE?

I titolari di marchi dell'Unione europea o di registrazioni internazionali che designano l'UE, depositati o designati prima del 22 giugno 2012 e registrati prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2424, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, che contengono l'intero titolo di una classe di Nizza.

9. Quando è possibile rendere la dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE?

Le dichiarazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 8, RMUE, devono essere rese tra il 23 marzo 2016 e il 24 settembre 2016 compreso.

10. Quale modulo devo utilizzare per rendere la dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE?

L'Ufficio ha creato un nuovo modulo di domanda d'iscrizione online, disponibile all'interno della sezione "Iscrizione MUE", sottosezione "Dichiarazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8". Il modulo sarà disponibile a partire dal 23 marzo 2016 all'interno della sezione Moduli e depositi Gli utenti devono eseguire il login per presentare la richiesta online. I titolari che desiderano depositare la propria domanda in formato cartaceo devono utilizzare il consueto modulo per le domande di iscrizione. È possibile depositare un solo modulo per marchio UE.
Per maggiori informazioni, consulta le domane frequenti (FAQ) dettagliate "sulle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 8, RMUE".

 

Rinnovo

11. Quale data è presa in considerazione per calcolare le tasse di rinnovo applicabili a un MUE?

La data di calcolo utile a stabilire le tasse di rinnovo da versare è rappresentata dalla "data di scadenza" del marchio. Tutti i MUE scaduti prima del 23 marzo 2016 sono soggetti al "vecchio" sistema delle tasse, indipendente dalla data dell'avvenuto pagamento. Tutti i MUE la cui data di scadenza è successiva al 23 marzo 2016 compreso sono soggetti al nuovo sistema delle tasse. Ciò è confermato nella comunicazione del direttore esecutivo dell'Ufficio del 20 gennaio 2016 disponibile in inglese Communication No 2/2016 of the President of the Office of 20 January 2016; ulteriori informazioni sono disponibili qui.

12. Per un marchio soggetto al vecchio sistema delle tasse, il titolare può ritardare il pagamento e pagare la nuova tassa ridotta entro il periodo di tolleranza di sei mesi?

No. La data di calcolo per stabilire le tasse di rinnovo da versare è la "data di scadenza" del marchio, che si applica anche se il titolare decide di attendere e pagare successivamente entro il periodo di tolleranza di sei mesi. Nel caso in cui la data di scadenza del marchio sia precedente al 23 marzo 2016, anche se il titolare versa la tassa dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento modificativo, il calcolo di tutti gli interessi di mora per eventuali ritardi nei pagamenti (ossia il 25 % per la tassa di rinnovo pagata in ritardo) si basa sulla tassa che avrebbe dovuto essere corrisposta alla data di scadenza del marchio.

13. Il periodo di base per il rinnovo scade alla fine del mese o alla data esatta?

Con l'attuale regolamento sul marchio comunitario, è possibile effettuare la richiesta di rinnovo, unitamente alle relative tasse, entro la fine del mese in cui scade la registrazione del marchio, e il periodo di tolleranza di sei mesi decorre a partire dal primo giorno successivo alla fine del mese.

Conformemente al nuovo regolamento modificativo, questo articolo è modificato e la richiesta di rinnovo, unitamente al relativo pagamento della tassa, deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di scadenza della registrazione (in altri termini la "data di scadenza" del marchio), e il periodo di tolleranza di sei mesi per il rinnovo ha inizio dal giorno successivo alla data di scadenza.

Tuttavia, l'Ufficio ha stabilito misure transitorie per quei marchi il cui periodo di base di sei mesi per il rinnovo ha avuto inizio prima dell'entrata in vigore del regolamento modificativo, ossia il 23 marzo 2016. Per questi marchi si applica il precedente metodo di calcolo, anche se la relativa data di scadenza è successiva al 23 marzo 2016. Ciò significa che i MUE in scadenza il 22 settembre 2016 sono i primi ai quali si applica il nuovo calcolo dei periodi di rinnovo.

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