
FAQ Le modifiche che si applicheranno a partire dal 1º ottobre 2017
Questa sezione di domande frequenti è stata realizzata a partire da domande già presentate dagli utenti al nostro Centro informazioni.
Le domande e le risposte riportate su questa pagina sono divise in quattro sezioni: informazioni e risorse; abolizione del requisito della rappresentazione grafica; marchi di certificazione; modifiche procedurali.
Gli utenti sono invitati a consultare la nostra sezione web principale sulle modifiche.
A partire dal 1° ottobre, le Direttive dell’Ufficio sui marchi saranno aggiornate integralmente per riprendere le modifiche che verranno applicate a seguito del processo di riforma legislativa.
Se hai ulteriori domande o desideri maggiori informazioni sulle modifiche che si applicheranno a partire dal 1° ottobre, contattaci.
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Informazioni e risorse
- Dove posso trovare un riepilogo delle principali modifiche che saranno applicate a partire dal 1° ottobre 2017?
Abbiamo preparato una sezione web con le informazioni sulle principali modifiche (tra cui quelle procedurali, l’abolizione del requisito della rappresentazione grafica e i marchi di certificazione UE) cui è possibile accedere facendo clic qui. A partire dal 1° ottobre 2017, sarà possibile accedere alle nostre Direttive per l’esame integralmente aggiornate in modo da rispecchiare le modifiche introdotte.
- Dove posso trovare i testi giuridici pertinenti?
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Abolizione del requisito della rappresentazione grafica e tipi di marchio - Quali sono gli effetti pratici dell’abolizione del requisito della rappresentazione grafica?
L’abolizione dell’obbligo di rappresentazione grafica implica che diventano accettabili determinati tipi di marchi che possono essere rappresentati solo in formato elettronico (ad es. marchi multimediali). Inoltre, fa sì che diventi più facile depositare MUE non visualizzabili (marchi sonori) o comprendenti immagini in movimento (marchi di movimento) utilizzando mezzi di riproduzione elettronici piuttosto che la riproduzione grafica. Sono comunque diversi i requisiti che la rappresentazione di un MUE deve soddisfare. La rappresentazione deve essere realizzata in una forma che utilizzi la tecnologia generalmente disponibile e che possa essere riprodotta sulla registrazione in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettivo. Inoltre, non sono ammessi campioni o esemplari.
Così, per quanto riguarda gli odori, ad esempio, qualora lo stato dell’arte consenta un giorno di depositare gli odori per mezzo «di tecnologia generalmente disponibile», per tali marchi si potrebbe utilizzare la categoria «altro». Ad ogni modo, è difficile che ciò si verifichi in un prossimo futuro. L’eliminazione della rappresentazione grafica non ha quindi effetti di rilievo su tali domande.
- Quali sono i nuovi «tipi» di marchi?
Il regolamento di esecuzione sul marchio dell’UE (REMUE) stabilisce regole e requisiti specifici per i tipi più diffusi di marchi che sono:
TIPI DI MARCHIO Denominativo
Di colore
(unico e combinazione)Figurativo
Sonoro
Di forma
Di movimento
Di posizione
Multimediale
A motivi ripetuti
Olografico
Solo uno è nuovo di zecca, il marchio multimediale, definito come «un marchio costituito dalla combinazione di immagine e suono o comprendente tale combinazione». Gli altri tipi di marchi di cui sopra ne includono alcuni che sono esistiti come tali (ad es. i marchi figurativi e sonori), alcuni che in precedenza rientravano in categorie più ampie (ad es. marchi a motivi ripetuti) e i marchi 3D che sono ora chiamati «marchi di forma».
È possibile consultare i tipi di marchi e i requisiti tecnici per depositarli (i formati di file) sul nostro sito Internet; a partire dal 1° ottobre il nostro strumento di deposito elettronico sarà aggiornato per includere tutti i tipi di marchi.
- Posso rivendicare il colore per un marchio figurativo?
No. A partire dal 1° ottobre 2017 l’EUIPO non accetterà descrizioni di marchi per i marchi figurativi. In modo analogo, le indicazioni di colore per MUE figurativi non saranno prese in considerazione e non saranno contemplate nel processo di domanda di MUE, coerentemente con il principio «what you see is what you get» («ciò che si vede è ciò che si ha») dell’abolizione del requisito di rappresentazione grafica, il cui obiettivo è quello di rendere più chiare, accessibili e facili da ricercare le iscrizioni nel registro dei MUE.
Poiché alcuni paesi richiedono un’indicazione di colore in forma scritta ai fini della rivendicazione di priorità, nel modulo di deposito elettronico l’EUIPO fornirà un campo facoltativo in cui poter elencare i colori. Tale descrizione sarà visibile nel modulo di domanda di MUE affinché gli utenti possano utilizzarla nei paesi in questione, ma non sarà esaminata dall’EUIPO né sarà aggiunta al registro dei MUE.
- È obbligatorio il riferimento a un codice colore per la rappresentazione di un marchio di colore (singolo o combinazione)?
Sì. Dal 1° ottobre 2017, un marchio costituito esclusivamente da un unico colore o da una combinazione di colori richiederà una riproduzione del colore e un riferimento a un codice colore generalmente riconosciuto, ad esempio Pantone, Hex, RAL, RGB o CMYK.
- Qual è il ruolo della descrizione nei marchi composti da una combinazione di colori?
Per un marchio che consiste esclusivamente di una combinazione di colori (senza contorni) è necessaria una riproduzione di tale combinazione di colori che ne illustri la disposizione sistematica in modo costante e predeterminato. Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori. Tale descrizione deve, tuttavia, coincidere con la rappresentazione e non deve ampliarne l’ambito di applicazione.
- Come si rappresenta un marchio sonoro dopo il 1º ottobre 2017?
La rappresentazione sarà possibile in due modi: attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale. Altri mezzi di rappresentazione, tra cui i sonogrammi, la descrizione del suono in parole o con l’onomatopea, non saranno accettati. Ulteriori dettagli sui requisiti tecnici da rispettare all’atto di deposito di una domanda di marchio sonoro sono disponibili qui.
- Per quali tipi di marchio è necessaria una descrizione?
Non è più obbligatorio aggiungere una descrizione ad alcun tipo di marchio. Resta comunque facoltativa la descrizione per il marchio di posizione, il marchio a motivi ripetuti, il marchio di colore (e di combinazione di colori) e il marchio di movimento. Essa deve coincidere con la rappresentazione e non deve ampliarne l’ambito di applicazione.
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Marchi di certificazione UE - Che cos’è un marchio di certificazione EU e chi può registrarne uno?
Il marchio di certificazione è un terzo tipo di marchio dell’Unione europea istituito di recente dal RMUE; gli altri sono il marchio individuale e il marchio collettivo.
Un marchio di certificazione indica che i prodotti e i servizi sono conformi a determinati standard di qualità controllata definiti in un documento chiamato «regolamento d’uso», che dev’essere presentato insieme al marchio.
Il marchio di certificazione EU è aperto a qualsiasi ente pubblico o privato che ne rispetti i regolamenti d’uso. Tuttavia, i titolari di questo tipo di marchio non devono svolgere attività che comportino la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato dal marchio e il titolare deve presentare una dichiarazione che attesti l’adempimento di tale requisito.
Un marchio di certificazione UE costa 1 500 EUR se la domanda viene presentata online. Maggiori informazioni sui marchi di certificazione UE sono reperibili nella nostra sezione web dedicata.
- Qual è la differenza fra un marchio collettivo UE e un marchio di certificazione UE?
Il marchio collettivo UE indica che i prodotti o i servizi protetti da tale marchio provengono dai membri di un’associazione, che sono gli unici a poterli utilizzare.
Il marchio di certificazione UE è aperto a qualsiasi soggetto che ne rispetti il regolamento d’uso.
La seguente tabella riepiloga le principali differenze tra marchi individuali, collettivi e di certificazione.
Certificazione
Collettivo
Persona fisica
Formalità
Espressamente richiesto come tale
Regolamenti d’uso
Espressamente richiesto come tale
Regolamenti d’uso
Se non viene richiesto come marchio di certificazione / collettivo
Legittimazione
Persone fisiche
Persone giuridiche
Il richiedente non può svolgere un’attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato
Determinate associazioni
Persone giuridiche di diritto pubblico (persone fisiche escluse)
Persone fisiche
Persone giuridiche
Esame degli impedimenti assoluti
Requisiti aggiuntivi
La provenienza geografica non può essere certificata*
Requisiti aggiuntivi
7, paragrafo 1, lettera c) eccezione relativa alla provenienza geografica
Articolo 7 in versione integrale
Uso
Di proprietà del titolare
Usato da singoli e imprese certificati
Di proprietà di un’associazione
Utilizzato dai membri
Normalmente detenuto e utilizzato dal titolare
Funzione
Distingue i prodotti e servizi che sono certificati dal titolare dai prodotti e servizi non certificati
Distingue i prodotti e servizi dell’associazione dei membri
Indicazione di origine commerciale
Tasse
1 500 EUR (con domanda online) per la prima classe; 50 EUR per la seconda classe e 150 EUR per ogni classe successiva
1 500 EUR (con domanda online) per la prima classe; 50 EUR per la seconda classe e 150 EUR per ogni classe successiva
850 EUR (con domanda online) per la prima classe; 50 EUR per la seconda classe e 150 EUR per ogni classe successiva
*A norma dell’articolo 83, RMUE, un marchio di certificazione UE non è idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati in relazione alla provenienza geografica
- Quando posso fare domanda di un marchio di certificazione UE?
Le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento a partire dalle ore 00:00 CEST (orario estivo dell’Europa centrale) del 1° ottobre 2017.
- Posso trasformare un marchio collettivo in un marchio di certificazione?
No. Né il RMUE né il diritto derivato prevedono la possibilità di trasformare i marchi collettivi in marchi di certificazione se la data di deposito del marchio collettivo è anteriore al 1° ottobre 2017; l’Ufficio non può quindi accettare alcuna richiesta di modifica del tipo di marchio.
- È disponibile una guida sui requisiti e i processi per ottenere la protezione con un marchio di certificazione UE?
L’articolo 17 del regolamento di esecuzione sul marchio UE stabilisce il contenuto dei regolamenti d’uso dei marchi di certificazione UE.
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Modifiche procedurali - Come posso richiedere che il carattere distintivo acquisito sia trattato come una rivendicazione subordinata?
Il carattere distintivo acquisito come rivendicazione subordinata è nuovo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE, e ha lo scopo di consentire a un richiedente di esaurire il proprio diritto di ricorso sul «carattere distintivo intrinseco» prima di essere tenuto a dimostrare il carattere distintivo acquisito. Da 1° ottobre 2017, ciò sarà possibile o con la domanda di MUE oppure, al più tardi, in risposta alla prima obiezione. Non è possibile farlo per la prima volta dinanzi alle Commissioni di ricorso. Un’opzione nel modulo di deposito elettronico consente ai richiedenti di contrassegnare il carattere distintivo acquisito come rivendicazione subordinata.
- Quando dovrei presentare una rivendicazione di priorità?
A partire dal 1° ottobre 2017 le rivendicazioni di priorità devono essere presentate lo stesso giorno della domanda di MUE. Ove richiesta, la documentazione a sostegno della rivendicazione dev’essere presentata entro tre mesi dalla data di deposito. Inoltre, se la documentazione a sostegno non è redatta in una delle lingue dell’Ufficio, quest’ultimo può ora richiederne la traduzione. I richiedenti devono anche sapere che a decorrere dal 1° ottobre 2017 le rivendicazioni di priorità non vengono più esaminate nel merito nella fase di deposito. In tale fase, l’Ufficio esaminerà solo se sono stati soddisfatti tutti i requisiti formali, vale a dire il numero, la data e il paese del primo deposito dichiarato e la disponibilità di fonti online ufficiali per verificare i dati di priorità (o la presentazione di documenti relativi alla priorità con le relative traduzioni).
Il requisito vigente in base al quale occorre presentare una copia della relativa registrazione autenticata dall’autorità competente è stato abrogato: l’articolo 6, REMUE, ora richiede solo che venga presentata «una copia» della relativa registrazione. Tuttavia, a norma dell’articolo 39, RMUE (ex articolo 34, RMUE), il Direttore esecutivo aveva già ridotto i requisiti riguardanti la documentazione pertinente. Pertanto non sono state introdotte modifiche sostanziali nella prassi in materia di preesistenza.
- Quali fonti online sono accettate dall’Ufficio?
L’Ufficio riconosce tutte le banche dati degli uffici nazionali e regionali di PI dell’UE. TMview è accettabile come portale attraverso il quale accedere agli uffici nazionali. Per le IG, gli opponenti e i richiedenti l’annullamento possono adesso utilizzare le banche dati dell’UE (ad es. E-Bacchus, E-Spirits ed E-Door). Sono sufficienti riferimenti generici a tali fonti e banche dati; l’uso di un link ipertestuale diretto è facoltativo.
- È cambiato il regime linguistico dell’Ufficio?
No. È possibile continuare a depositare le domande di marchio dell’Unione europea (MUE) in una delle lingue ufficiali dell’UE come prima lingua. Inoltre, dev’essere indicata una seconda lingua fra le cinque lingue dell’Ufficio, diversa dalla prima: francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco. Tale regime linguistico si applica per tutto l’iter della domanda e dell’esame fino alla registrazione, fatta eccezione per le opposizioni e le richieste accessorie. Un’opposizione o una richiesta di annullamento possono essere presentate:
- a scelta dell’opponente/del richiedente l’annullamento nella prima o seconda lingua della domanda di MUE se la prima lingua è una delle cinque lingue dell’Ufficio;
- nella seconda lingua, se la prima lingua non è una lingua dell’Ufficio.
- Quali sono i nuovi requisiti e gli standard delle traduzioni?
A partire dal 1º ottobre 2017, la maggior parte degli elementi di prova può essere depositata in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE. Qualora la lingua utilizzata per le prove quali elementi giustificativi (tranne certificati di deposito, registrazione e rinnovo o disposizioni del diritto pertinente) non sia la lingua procedurale, d’ora in poi una traduzione sarà necessaria solo nel caso in cui l’Ufficio lo richieda (di propria iniziativa o su richiesta motivata dell’altra parte). La prova del carattere distintivo acquisito o della reputazione rientrerebbe in questa categoria.
Tuttavia, le prove quali elementi giustificativi (certificati di deposito, registrazione e rinnovo o disposizioni del diritto pertinente) devono essere comunque presentate nella lingua procedurale (o tradotte in tale lingua) entro il termine fissato per la motivazione.
Inoltre, gli «standard delle traduzioni» di cui all’articolo 25, REMUE, sono meno stringenti rispetto al passato. Nei casi in cui una parte abbia indicato che solo parti del documento sono pertinenti, la traduzione può essere limitata a tali parti.
Queste modifiche recano reali benefici agli utenti del sistema del marchio dell’UE in termini di economia, semplificazione e minori costi in generale.
- Come devo presentare gli elementi di prova?
Gli elementi di prova allegati alla documentazione presentata devono essere chiaramente identificati, indicizzati e dotati degli opportuni riferimenti. Le nuove norme sugli allegati rispecchiano in gran parte il regolamento di procedura del tribunale (C.2., Sull’indice degli allegati e C.3., Sugli allegati).
- Com’è cambiata la comunicazione con l’Ufficio?
I mezzi di comunicazione con l’Ufficio sono cambiati in seguito agli sviluppi in ambito informatico. In particolare:
- sono state soppresse forme obsolete di comunicazione, ossia la consegna a mano e il deposito in una casella postale presso l’Ufficio;
- viene adottata un’ampia definizione di «mezzi elettronici», in modo da comprendere il fax e, potenzialmente, molti altri tipi di media. Il Direttore esecutivo stabilisce in che misura e in quali condizioni tecniche tali mezzi di comunicazione possono essere utilizzati, e gli utenti saranno informati di eventuali modifiche a tempo debito;
- La menzione specifica di «telecopia e altri mezzi tecnici» di comunicazione – tra cui i fax – è stata soppressa nel diritto derivato (cfr. tuttavia il punto precedente sui «mezzi elettronici»).
- Il termine «corriere» è stato introdotto specificamente in quanto mezzo di comunicazione per i contatti con l’Ufficio, oltre alle comunicazioni per posta.
- È ancora possibile usare il fax?
- Dal 1° ottobre 2017, unitamente alla User Area (e-filing), il fax rientra nella definizione di comunicazione per «via elettronica» nel senso che la tassa ridotta per le domande e i rinnovi di MUE per via elettronica di cui all’allegato I, RMUE, si applica anche al fax.
- Tuttavia, dal 1° gennaio 2018 il fax non sarà più accettato per il deposito di domande e rinnovi di MUE tranne quale sistema di riserva qualora l’e-filing sia impedito da problemi tecnici. In tal caso i richiedenti possono farsi attribuire una data di deposito a mezzo fax se: (i) ritrasmettono la domanda di MUE tramite e-filing entro tre giorni feriali; (ii) ritrasmettono la domanda di rinnovo di MUE via fax entro i tre giorni feriali precedenti la scadenza del termine legale previsto inizialmente o prorogato per il rinnovo, in conformità della decisione n. EX-17-4 del Direttore esecutivo.