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EUIPO
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Allargamento dell’UE

 

Dopo ogni futuro allargamento dell’Unione europea, qualsiasi marchio UE e disegno o modello comunitario oggetto di domanda o di registrazione prima dell’adesione di nuovi paesi si estenderà in modo automatico al/ai nuovo/i Stato/i membro/i senza compimento di formalità o pagamento di tasse.
 
Per ulteriori informazioni consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 9, Allargamento.


No. Non è possibile contestare la validità di marchi UE estesi (registrazioni di marchi UE o domande di registrazione di un marchio UE in corso) sulla base di impedimenti assoluti divenuti applicabili unicamente a causa dell’adesione di nuovi Stati membri. Ad esempio, nel caso in cui un marchio UE registrato sia costituito da una parola ritenuta descrittiva nella lingua di un nuovo Stato membro, questo motivo non sarà considerato sufficiente per depositare una domanda di nullità, come stabilito dal regolamento sul marchio UE.

Maggiori informazioni sui marchi nell’Unione europea.


No. I marchi UE che sono stati oggetto di domanda o registrati prima dell’adesione dei nuovi Stati membri non saranno tradotti né pubblicati nelle nuove lingue. Tuttavia, a decorrere dalla data di adesione, le lingue ufficiali dei nuovi Stati membri saranno lingue ufficiali dell’UE e, di conseguenza, tutti i marchi UE di cui si richiederà la registrazione a decorrere da tale data saranno tradotti nelle nuove lingue ufficiali.


Sì. I titolari di diritti nazionali anteriori possono vietare l’uso (unicamente) di marchi UE estesi nel territorio di un nuovo Stato membro in forza della legislazione nazionale, a due condizioni. In primo luogo, qualora i diritti anteriori siano stati registrati, richiesti o acquisiti nel nuovo Stato membro anteriormente alla data della sua adesione e, in secondo luogo, purché i diritti anteriori siano stati acquisiti in buona fede. Tale disposizione garantisce il carattere unitario del sistema del marchio dell’UE, perché in tal modo un marchio UE rimane valido per tutti gli Stati membri dell’Unione europea e il suo uso è vietato unicamente nel territorio del «nuovo Stato membro» dove sussiste un diritto anteriore contrastante.

Per ulteriori informazioni, si veda la decisione n. 2013-3 del Presidium delle Commissioni di ricorso del 5 luglio 2013 relativa alla composizione amichevole delle controversie («Decisione relativa alla mediazione»).


Conformemente all’ accordo di recesso concluso tra l’UE e il Regno Unito (leggere qui le notizie più recenti), il Regno Unito ha lasciato l’UE il 1º febbraio 2020.

Il periodo di transizione previsto in tale accordo, durante il quale il diritto dell’UE (compresi i regolamenti sul marchio UE e sui DMC e i relativi strumenti di attuazione) ha continuato ad applicarsi per il Regno Unito e nel suo territorio, si è concluso il 31 dicembre 2020.

Per maggiori informazioni consultare:


Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le Direttive sui marchi/disegni e modelli.

Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. l’informativa sulla protezione dei dati.
 

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