Mediazione
L’arbitrato è una procedura nella quale un arbitro applica la legge per decidere su una controversia fra parti contrapposte. La delibera viene emessa dall’arbitro in qualità di decisore. Si tratta di una procedura basata sui diritti, diversamente dalla mediazione che è una procedura basata sugli interessi. Mentre l’arbitrato non fa che esaminare e applicare la legge, la mediazione esamina i più ampi interessi delle parti (in particolare, quelli commerciali).
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Informazioni relative alle disposizioni in materia di mediazione.
Ulteriori informazioni relative alle disposizioni in materia di mediazione.
Entrambe le parti devono firmare la richiesta di mediazione o dimostrare altrimenti di aver ottenuto il consenso dell’altra parte. Le procedure di ricorso sono quindi sospese in attesa dell’esito della mediazione.
Ulteriori informazioni disponibili sulla mediazione.
Sono disponibili ulteriori informazioni nel documento Commissioni di ricorso dell’EUIPO Mediazione Istruzioni per le parti.
Per ulteriori informazioni, consultare Commissioni di ricorso dell’EUIPO Mediazione Istruzioni per le parti.
Se, invece, si svolge presso gli uffici dell’EUIPO a Bruxelles, è prevista una tassa amministrativa a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei mediatori.
Ulteriori informazioni su procedimenti e tasse per la mediazione.
Ulteriori informazioni sulle disposizioni in materia di mediazione.
Per le spese e/o le tasse amministrative, consultare il modulo mediazione a Bruxelles e trasmetterlo (o trasmettere informazioni equivalenti) al mediatore.
Per ulteriori informazioni sulle tasse amministrative relative alla mediazione, cfr. la decisione n. Ex-11-04 del Presidente dell’Ufficio del 01/08/2011.
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Nella maggior parte dei casi, la mediazione si svolge presso gli uffici dell’EUIPO ad Alicante e le parti vi partecipano da sole o accompagnate dai rispettivi rappresentanti legali. Generalmente, la mediazione dura 1 giorno e prevede un’alternanza d’incontri comuni (nei quali il mediatore e le parti sono entrambi presenti in sala) e incontri individuali (nei quali il mediatore si riunisce con ciascuna delle parti separatamente e privatamente). Lo scopo dell’incontro comune è quello di cercare di stilare una lista di questioni da risolvere, mentre le riunioni individuali esplorano più a fondo tali questioni nonché le soluzioni o i compromessi possibili.
Tutto ciò che viene riferito al mediatore negli incontri individuali è privato e non può essere rivelato all’altra parte senza previa autorizzazione espressa. Il procedimento generalmente si chiude con altri incontri comuni e con la stesura di un accordo di composizione. La causa torna quindi alla Commissione di ricorso alla quale era stata assegnata inizialmente affinché quest’ultima renda una decisione formale, annotando la chiusura della procedura di ricorso.
Per ulteriori informazioni, consultare Commissioni di ricorso dell’EUIPO, Mediazione, Istruzioni per le parti.
Per ulteriori informazioni, consultare disposizioni in materia di mediazione.
Per ulteriori informazioni, consultare Commissioni di ricorso dell’EUIPO, Mediazione, Istruzioni per le parti.
Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le Direttive sui marchi/disegni e modelli.
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