Registro
Il registro dei disegni e modelli comunitari contiene indicazioni sulla registrazione dei disegni e modelli comunitari.
Il registro è aggiornato costantemente per tenere traccia delle modifiche apportate alle informazioni sui marchi UE e sui disegni e modelli comunitari registrati stabilite nel regolamento, quali dati sulla titolarità, concessione di una licenza o di un diritto reale e rivendicazioni di preesistenza.
L’Ufficio pubblica un bollettino dei marchi dell’Unione europea e un bollettino dei disegni e modelli comunitari contenenti iscrizioni e altri dettagli presenti nel registro aperto alla consultazione pubblica.
Per una migliore comprensione dei bollettini, l’Ufficio ha a disposizione anche vademecum, ossia guide per spiegare le voci pubblicate nei bollettini.
Sono disponibili due vademecum: uno per i marchi UE e l’altro per i disegni e modelli comunitari registrati.
Link ai Bollettini (vademecum).
Le iscrizioni riguardano la modifica delle informazioni contenute nel registro, quali l’aggiornamento o il cambiamento di dati precedentemente inseriti nei fascicoli delle domande o registrazioni di MUE e di disegni e modelli comunitari.
Le iscrizioni più comuni sono: trasferimenti/modifiche della titolarità, designazione di un rappresentante, modifiche del nome e/o dell’indirizzo del titolare, rivendicazioni di preesistenza, licenze, ecc.
Tutte queste iscrizioni sono elencate:
- nell’articolo 111, paragrafo 3, RMUE per i marchi UE;
- nell’articolo 69, paragrafo 3, REDC per i disegni e modelli comunitari registrati.
Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati.
Ulteriori informazioni su come modificare i dati personali dei titolari.
Per ulteriori informazioni sulle operazioni del registro, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione.
Ulteriori informazioni su come modificare i dati personali dei titolari.
Per ulteriori informazioni sul trasferimento dei disegni e modelli comunitari registrati, cfr. le Direttive, Esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati.
Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti.
Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti.
Per ulteriori informazioni sui requisiti formali e sostanziali di una domanda di iscrizione di un trasferimento di titolarità, consultare le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti.
Mentre un trasferimento parziale è gratuito e comporta una modifica della titolarità del marchio trasferito, la domanda di divisione di un marchio è soggetta a una tassa e il marchio diviso rimane di proprietà dello stesso titolare. Se la tassa non viene versata, la domanda si considera non depositata.
La divisione non è ammissibile per una domanda internazionale ai sensi del Protocollo di Madrid che designa l’UE. L’EUIPO non ha il potere di dividere una designazione internazionale.
Per maggiori informazioni sulla tassa da pagare per una dichiarazione di divisione di un marchio UE, cfr. l’elenco delle tasse pagabili direttamente all’EUIPO.
Per ulteriori informazioni sulle domande di registrazione di un trasferimento parziale di titolarità consultare le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 1, Trasferimenti.
Per ulteriori informazioni sulle divisioni consultare le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una registrazione, paragrafo 5, Divisione.
È possibile consultare i fascicoli dei marchi UE subordinatamente a una richiesta scritta e al pagamento della relativa tassa. I fascicoli contengono anche elementi non inclusi nel registro che possono interessare eventuali terzi, ad esempio una breve descrizione del disegno o modello, qualora fornita dal richiedente.
Nel caso di disegni o modelli con differimento di pubblicazione non sarà ammessa alcuna consultazione fino al momento della pubblicazione, salvo consenso del titolare o qualora siano applicabili altre limitate eccezioni, previste dai regolamenti. Un disegno o modello che non è stato mai pubblicato non è in alcun caso consultato dal pubblico.
Per ulteriori informazioni, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli.
Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le Direttive sui marchi/disegni e modelli.
Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. l’informativa sulla protezione dei dati.