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EUIPO
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Termini e scadenze

 

I termini dei procedimenti dinanzi all’Ufficio si possono suddividere in due categorie:
  • i termini stabiliti dal regolamento sul marchio dell’UE (RMUE) e del REMUE o dal regolamento su disegni e modelli comunitari e dal REDC, che sono pertanto obbligatori;
  • i termini fissati dall’Ufficio, che possono essere prorogati in talune circostanze.
Per ulteriori informazioni sui termini applicabili al marchio UE consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.
Per maggiori informazioni sui termini applicabili ai disegni e modelli comunitari consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 1, Modalità di comunicazione e termini.


Fatta eccezione per i termini espressamente stabiliti nel RMUE o nel REMUE, i termini fissati dall’Ufficio, qualora la parte interessata abbia il proprio domicilio, la sede principale o uno stabilimento nel SEE, sono compresi tra uno e sei mesi. Se la parte interessata non ha il proprio domicilio, la sede principale o uno stabilimento nel SEE, i termini sono compresi tra due e sei mesi. In base alla prassi generale si accorda un termine di due mesi.
Fatta eccezione per i termini espressamente stabiliti nel regolamento su disegni e modelli comunitari e nel REDC, i termini fissati dall’Ufficio, qualora la parte interessata abbia il proprio domicilio, la sede principale o uno stabilimento nel SEE, sono compresi tra uno e sei mesi. Se la parte interessata non ha il proprio domicilio, la sede principale o uno stabilimento nel SEE, i termini sono compresi tra due e sei mesi. In base alla prassi generale si accorda un termine di due mesi.


Nei procedimenti ex parte e nei procedimenti inter partes (in cui sono coinvolte due o più parti) le domande di proroga devono essere presentate prima della scadenza dei termini.
Per ulteriori informazioni sui procedimenti inter partes concernenti i marchi UE e sulla proroga dei termini consultare le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura. Per ulteriori informazioni sui disegni e modelli comunitari a tal proposito, consultare le Direttive, Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli, paragrafo 4.1.6.


Se il termine è scaduto, la parte che non lo ha rispettato può ancora seguire due linee di azione possibili:
  • può richiedere la prosecuzione del procedimento (a norma dell’articolo 105 RMUE), che impone soltanto il soddisfacimento di alcuni requisiti formali;
  • può richiedere la restitutio in integrum (a norma dell’articolo 104 RMUE per i marchi UE e ai sensi dell’articolo 67 del regolamento su disegni e modelli comunitari per i disegni o modelli comunitari), che impone il soddisfacimento di requisiti formali e sostanziali (ad esempio dare prova di tutta la diligenza dovuta).
Per ulteriori informazioni consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 8, Restitutio in integrum.


L’avviso di opposizione va depositato entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio UE nella parte A del bollettino dei marchi dell’UE.


Un avviso di ricorso va depositato entro due mesi dalla data di notifica della decisione impugnata e i motivi del ricorso devono essere presentati entro quattro mesi dalla medesima data di notifica.


Se la domanda di marchio UE è respinta con una decisione dell’Ufficio o se detto marchio cessa di produrre i suoi effetti in seguito a una decisione dell’Ufficio o di un tribunale del marchio UE, l’istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data in cui tale decisione è divenuta definitiva.


L’istanza di trasformazione deve essere depositata entro tre mesi dalla data in cui la domanda di marchio UE è stata ritirata o in cui il marchio UE cessa di produrre effetti.


Se la domanda di marchio UE o la domanda di disegno o modello comunitario non soddisfa i requisiti del regolamento sul marchio UE o del regolamento su disegni o modelli comunitari, l’Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità o il mancato pagamento entro due mesi dalla comunicazione dell’irregolarità.


Non è previsto un termine per la presentazione di una domanda di decadenza dei diritti del titolare di un marchio UE o di dichiarazione di nullità del marchio.


Non è previsto un termine per la presentazione di una dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario.


Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le Direttive sui marchi/disegni e modelli.

Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. l’informativa sulla protezione dei dati.
 

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