Nullità e decadenza (annullamento)
Si tratta del procedimento con il quale il titolare di un marchio UE può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti e del procedimento per dichiarazione di nullità di un marchio UE. La differenza è che, mentre il procedimento per decadenza produce effetti a partire dalla data della domanda, una dichiarazione di nullità rimuove la registrazione dal registro dei marchi dell’Unione europea con effetto retroattivo.
- in mancanza di un uso effettivo del marchio. La legge stabilisce che un marchio UE deve essere oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea entro cinque anni dalla registrazione. Inoltre, l’uso non può essere interrotto per più di cinque anni;
- se, in conseguenza dell’attività del titolare, il marchio è divenuto una denominazione abituale di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato e il titolare non ha preso provvedimenti idonei a impedire tale circostanza;
- se il marchio è divenuto ingannevole, a causa dell’utilizzo fattone dal titolare, per quanto riguarda la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato.
La nullità di un marchio UE può essere dichiarata in base a cause assolute di nullità nei seguenti casi:
- se il marchio UE è stato registrato malgrado l’esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione (in particolare, se era privo di carattere distintivo o era descrittivo);
- se il richiedente era in malafede all’atto del deposito della domanda. Ciò riguarda in particolare i casi in cui il richiedente si prefiggeva obiettivi illeciti nel depositare la domanda di marchio.
- per gli stessi motivi in base ai quali può essere presentata un’opposizione;
- per via dell’esistenza, in uno Stato membro, di un altro diritto anteriore che consenta di proibire l’uso del marchio in questione. È il caso, in particolare, di un diritto al nome, di un diritto all’immagine, di un diritto d’autore e di un diritto di proprietà industriale quale un diritto relativo a un disegno o a un modello.
Per ulteriori dettagli, consultare le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti.
Per il deposito di una domanda di nullità o di decadenza non esiste alcun limite temporale. Tuttavia, se il titolare di un diritto anteriore tollera un marchio UE successivo per un periodo di cinque anni consecutivi, non è più legittimato a presentare una domanda di nullità basata su cause relative (preclusione per tolleranza).
Per ulteriori dettagli sulle domande di nullità o di decadenza, consultare le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti.
Per maggiori informazioni sulla tassa per la domanda di decadenza o per la dichiarazione di nullità, consultare la sezione delle tasse.
Per ulteriori dettagli sulle domande di nullità o di decadenza, consultare le Direttive, Parte D, Annullamento, Sezione 1, Procedimenti.
Per ulteriori informazioni, consultare le Note esplicative sul modulo di domanda di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea.
Per maggiori informazioni, consultare le Direttive, Parte D, Annullamento, Sezione 1, Procedimenti.
Per ulteriori informazioni, consultare le Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 1, Questioni di procedura.
Per ulteriori informazioni, consultare le Direttive, Parte D, Annullamento, Sezione 1, Procedimenti.
Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le Direttive sui marchi/disegni e modelli.
Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. l’informativa sulla protezione dei dati.