Vai alla pagina iniziale
EUIPO
Tutela i tuoi marchi, disegni e modelli nell´Unione europea

Tutela la tua proprietà intellettuale nell´Unione europea

Nullità e decadenza (annullamento)

 

Il regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMUE) prevede due tipi di procedure, che possono essere definite con l’espressione generica di «procedimenti diretti alla cancellazione del marchio».
Si tratta del procedimento con il quale il titolare di un marchio UE può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti e del procedimento per dichiarazione di nullità di un marchio UE. La differenza è che, mentre il procedimento per decadenza produce effetti a partire dalla data della domanda, una dichiarazione di nullità rimuove la registrazione dal registro dei marchi dell’Unione europea con effetto retroattivo.


Il titolare di un marchio UE può decadere dai suoi diritti nei seguenti casi:
  • in mancanza di un uso effettivo del marchio. La legge stabilisce che un marchio UE deve essere oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea entro cinque anni dalla registrazione. Inoltre, l’uso non può essere interrotto per più di cinque anni;
  • se, in conseguenza dell’attività del titolare, il marchio è divenuto una denominazione abituale di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato e il titolare non ha preso provvedimenti idonei a impedire tale circostanza;
  • se il marchio è divenuto ingannevole, a causa dell’utilizzo fattone dal titolare, per quanto riguarda la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato.


Esistono due tipi di cause di nullità: quelle assolute e quelle relative. Le cause assolute di nullità comprendono gli impedimenti alla registrazione che vanno esaminati d’ufficio nel corso della procedura di registrazione. Le cause relative di nullità sono costituite da diritti anteriori che prendono il sopravvento sul marchio UE in forza del principio della «priorità».
La nullità di un marchio UE può essere dichiarata in base a cause assolute di nullità nei seguenti casi:
  • se il marchio UE è stato registrato malgrado l’esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione (in particolare, se era privo di carattere distintivo o era descrittivo);
  • se il richiedente era in malafede all’atto del deposito della domanda. Ciò riguarda in particolare i casi in cui il richiedente si prefiggeva obiettivi illeciti nel depositare la domanda di marchio.
La nullità di un marchio UE può essere dichiarata in base a cause relative di nullità nei seguenti casi:
  • per gli stessi motivi in base ai quali può essere presentata un’opposizione;
  • per via dell’esistenza, in uno Stato membro, di un altro diritto anteriore che consenta di proibire l’uso del marchio in questione. È il caso, in particolare, di un diritto al nome, di un diritto all’immagine, di un diritto d’autore e di un diritto di proprietà industriale quale un diritto relativo a un disegno o a un modello.
Fare clic qui per altre informazioni sulla tutela dei propri diritti.

Per ulteriori dettagli, consultare le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti.
 


Una domanda di nullità o di decadenza è ammissibile unicamente quando il marchio UE in questione è stato iscritto nel registro dei marchi dell’Unione europea. Tali registrazioni sono pubblicate nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea (parte B). Una domanda di decadenza basata sul mancato utilizzo del marchio è ammissibile unicamente se, alla data di deposito della richiesta, il marchio UE è stato registrato per più di cinque anni.
Per il deposito di una domanda di nullità o di decadenza non esiste alcun limite temporale. Tuttavia, se il titolare di un diritto anteriore tollera un marchio UE successivo per un periodo di cinque anni consecutivi, non è più legittimato a presentare una domanda di nullità basata su cause relative (preclusione per tolleranza).

Per ulteriori dettagli sulle domande di nullità o di decadenza, consultare le Direttive, parte D, Annullamento, sezione 1, Procedimenti.


Vi sono due moduli distinti per i due tipi di procedimenti (domanda di dichiarazione di nullità e domanda di decadenza), disponibili sul sito web dell’EUIPO. Entrambe le domande possono essere depositate online.


È necessario versare una tassa affinché una domanda di decadenza o una dichiarazione di nullità siano considerate depositate.

Per maggiori informazioni sulla tassa per la domanda di decadenza o per la dichiarazione di nullità, consultare la sezione delle tasse.


I richiedenti che non hanno il domicilio, la sede principale o uno stabilimento commerciale effettivo e reale all’interno del SEE (Spazio economico europeo) devono essere rappresentati dinanzi all’Ufficio. Per accedere all’elenco dei rappresentanti dell’Ufficio, consultare eSearch plus.


La domanda deve essere depositata in una delle due lingue del marchio UE in questione, a condizione che siano lingue dell’Ufficio. In caso contrario (cioè se la prima lingua non è una delle lingue dell’Ufficio), può essere utilizzata solamente la seconda lingua del marchio UE. Le norme sulla lingua procedurale sono spiegate dettagliatamente nelle Direttive, Parte A, Disposizioni generali, Sezione 4, Lingua procedurale.

Per ulteriori dettagli sulle domande di nullità o di decadenza, consultare le Direttive, Parte D, Annullamento, Sezione 1, Procedimenti.


Una domanda di nullità o di decadenza può fondarsi su varie cause. Tuttavia, salvo quando vengono versate una tassa per il procedimento per dichiarazione di nullità e una tassa per quello diretto alla dichiarazione di decadenza, non è possibile addurre, nell’ambito di una stessa domanda, sia cause di nullità sia cause di decadenza, trattandosi di due procedimenti considerati distinti e aventi caratteri differenti.

Per ulteriori informazioni, consultare le Note esplicative sul modulo di domanda di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea.


In un procedimento di nullità o di decadenza, l’onere delle tasse e delle spese sostenute dalle altre parti è a carico della parte soccombente nel procedimento. Tuttavia vi è un limite alle spese da rimborsare, vale a dire che la persona a cui incombe tale onere non dovrà accollarsi più di un determinato importo massimo.

Per maggiori informazioni, consultare le Direttive, Parte D, Annullamento, Sezione 1, Procedimenti.
Per ulteriori informazioni, consultare le Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 1, Questioni di procedura.


In caso di ritiro di una domanda di decadenza o di nullità, la tassa non viene rimborsata. La parte che interrompe un procedimento di decadenza o di nullità con il ritiro della domanda deve inoltre rimborsare alle altre parti le spese da queste sostenute fino a quel momento (conformemente ai limiti stabiliti per legge), a meno che non venga deciso diversamente per motivi di equità.

Per ulteriori informazioni, consultare le Direttive, Parte D, Annullamento, Sezione 1, Procedimenti.


Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le Direttive sui marchi/disegni e modelli.

Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. l’informativa sulla protezione dei dati.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.