Registrazioni internazionali
Il protocollo di Madrid dà ai titolari di marchi la possibilità di estendere la protezione degli stessi in molti paesi grazie al semplice deposito di una domanda direttamente presso l’ufficio nazionale o regionale competente in materia di marchi.
Per ulteriori informazioni riguardanti il protocollo di Madrid, consultare la sezione Strategia e cliccare sulla scheda «Sviluppo».
Maggiori informazioni sui marchi nell’Unione europea.
L’Ufficio internazionale non accerta se il marchio sia di per sé conforme ai requisiti per la protezione o se sia già stato registrato un marchio identico o simile: tali accertamenti sono di competenza degli uffici dei paesi designati.
Il titolare della registrazione internazionale, qualora non abbia il proprio domicilio nello Spazio economico europeo (SEE), dovrà nominare un rappresentante ivi domiciliato. Se non viene designato alcun rappresentante, il rifiuto sarà confermato nella misura indicata nel rifiuto provvisorio.
Per ulteriori informazioni sulla sostituzione, si vedano le Direttive, parte M, Marchi internazionali.
In caso di impedimenti alla registrazione, l’EUIPO è tenuto a inviare una notifica di rifiuto provvisorio all’OMPI entro sei mesi dalla nuova pubblicazione. Se il rifiuto provvisorio riguardava solo una parte dei prodotti e servizi, e il titolare non si è occupato di tale questione, solo detta parte sarà oggetto di rifiuto, mentre la restante sarà accettata.
L’EUIPO ha quindi 18 mesi di tempo per comunicare all’OMPI tutti i possibili motivi di rifiuto della designazione dell’UE. Il periodo di 18 mesi decorre dalla data di ricezione, da parte dell’EUIPO, della notifica della designazione. Se l’obiezione non viene superata, al titolare perviene una decisione definitiva. È possibile presentare ricorso avverso tale decisione definitiva dinanzi alle Commissioni di ricorso. Al termine della procedura di ricorso e una volta adottata la decisione definitiva, all’OMPI perviene una notifica di rifiuto.
In caso di assenza di impedimenti alla registrazione, l’Ufficio invia uno status provvisorio all’OMPI. Tale dichiarazione è inoltrata al titolare, pubblicata nella Gazzetta internazionale e iscritta nel registro internazionale.
Le rivendicazioni di preesistenza e le ricerche sono gestite in parallelo dall’EUIPO. La preesistenza di una registrazione può essere rivendicata utilizzando un modulo ufficiale distinto (MM17) da allegare alla domanda internazionale.
L’esame della preesistenza si basa unicamente sui documenti forniti dal richiedente. La preesistenza di una registrazione può essere rivendicata utilizzando un modulo ufficiale distinto (MM17) da allegare alla registrazione internazionale.
Le opposizioni depositate anteriormente a tale periodo sono considerate depositate il primo giorno del periodo utile per l’opposizione.
Il deposito di un’opposizione comporta da parte dell’EUIPO la verifica della relativa ammissibilità e la successiva notifica all’OMPI di un rifiuto provvisorio sulla base della procedura di opposizione. In caso di accoglimento dell’opposizione, l’Ufficio informa l’OMPI del rifiuto della registrazione internazionale.
- in una domanda di marchio nazionale per gli Stati membri dell’Unione europea;
- in una designazione di uno Stato membro che sia parte contraente del protocollo di Madrid (la cosiddetta opzione di «opting back»).
In alternativa, è possibile utilizzare uno dei due moduli seguenti:
- il modulo OMPI MM2 in inglese, francese o spagnolo (disponibile sul sito web dell’OMPI), oppure
- il modulo EUIPO EM2 in una delle 23 lingue ufficiali utilizzate dall’EUIPO, disponibile in due versioni. La prima versione del modulo dell’EUIPO è quella per le domande presentate in una delle tre lingue contemplate dal protocollo di Madrid (inglese, francese o spagnolo). La seconda versione è destinata alle domande redatte nelle altre 20 lingue (il modulo è disponibile, nelle due versioni, sul sito web dell’EUIPO).
Maggiori informazioni su tasse e pagamenti.
Further information concerning representatives can be found in the Guidelines, Part A, General Rules, Section 5, Professional Representation.
Nel caso in cui la domanda internazionale sia redatta in una lingua ufficiale dell’Unione europea non contemplata dal protocollo di Madrid, occorre indicare una lingua prevista dallo stesso protocollo (inglese, francese o spagnolo), che sarà la lingua della domanda internazionale. Il richiedente, qualora non fornisca una traduzione dei prodotti e servizi, deve autorizzare l’EUIPO a provvedere in tal senso.
L’EUIPO verifica il contenuto e la completezza della domanda internazionale (in particolare per quanto riguarda i marchi, il titolare e la portata dell’elenco di prodotti e servizi).
Infine la domanda internazionale è inoltrata per via elettronica all’Ufficio internazionale dell’OMPI.
Ulteriori informazioni sui rappresentanti sono reperibili nelle Direttive, parte M, Marchi internazionali.
Acclusa al modulo di domanda va presentata una pagina aggiuntiva contenente l’elenco dei prodotti/servizi che rimarranno nella registrazione internazionale iniziale (RI).
Il modulo di domanda dev’essere presentato attraverso i mezzi di comunicazione ufficiali: online (via eComm), via fax o per posta / corriere speciale. Per presentare la domanda di divisione online, accedi alla tua User Area, vai a eSearch plus, digita il numero della tua RI e, nella sezione «Azioni e comunicazioni», seleziona l’opzione «invia comunicazione».
Leggi le nostre direttive sui mezzi di comunicazione e la decisione n. EX‑17‑4 del Direttore esecutivo dell’Ufficio del 16/08/2017 relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici.
La procedura di domanda di divisione è costituita dalle seguenti fasi:
- l’utente ne fa richiesta all’Ufficio presentando il modulo MM22 nella lingua della registrazione internazionale;
- l’EUIPO esamina la richiesta e la trasmette all’OMPI (se è ammissibile in base al nostro regolamento);
- se la richiesta soddisfa i requisiti della regola 27bis del regolamento di esecuzione comune all’accordo e al protocollo di Madrid, compreso il pagamento della tassa internazionale, l’OMPI registra la divisione e crea la registrazione internazionale divisionale nel registro internazionale;
- successivamente l’OMPI ne dà notifica all’EUIPO che, a sua volta, crea la domanda divisionale nella propria banca dati.
Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le Direttive sui marchi/disegni e modelli.
Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. l’informativa sulla protezione dei dati.