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EUIPO
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Opposizione

 

An opposition is a procedure that involves two parties:
  • an applicant who filed an EU trade mark application;
  • an opponent who can file a form within 3 months after a trade mark has been published.
This procedure allows the opponent to protect his or her earlier EU trade mark or other rights against a new EU trade mark application.

A notice of opposition may be submitted by the opponent who could be:
  • a proprietor of an earlier trade mark or of other rights;
  • a representative, authorised person entitled to do so.
After examination of the opposition and if it is admissible, the involved parties will be invited to send additional information and evidence to support their positions.

If the opposition is justified, the contested EU trade mark application will not be registered. If the opposition is rejected, the Office will proceed with the registration of the EU trade mark.

Any party adversely affected by the decision may launch an appeal before the Board of Appeal.

All opposition decisions are published online and available in eSearch plus.

The applicant can minimise the risk of opposition by searching for potential conflicts before they apply.

Further information on how to file a notice of opposition against an EU trade mark or international registration and the grounds.

Further information on the registration process.


 


L’esistenza di diritti anteriori costituisce un impedimento relativo alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. L’Ufficio non esamina di propria iniziativa questo tipo di impedimento. Di conseguenza, la domanda di marchio UE viene pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea e ciò segna l’inizio del periodo di tre mesi utili per presentare un atto di opposizione per tutelare diritti anteriori che il futuro marchio dell’Unione europea potrebbe pregiudicare.

Pertanto il Bollettino dei marchi dell’Unione europea è lo strumento di informazione dell’esistenza di una domanda di marchio dell’Unione europea che consente ai titolari diritti anteriori di difendere tale diritto.

Inoltre puoi creare un avviso all’interno della tua User Area, che può notificarti il deposito di marchi simili ai tuoi.

Per ulteriori dettagli sulle ricerche, consultare Ricerca disponibilità - FAQ.


Gli atti di opposizione depositati entro il termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea sono esaminati dalla divisione Opposizione. Quest’ultima, dopo aver verificato che il pagamento sia stato effettuato entro i termini stabiliti, esamina i requisiti fondamentali ai quali l’atto di opposizione deve conformarsi. Se constata irregolarità che possono essere sanate, l’Ufficio invita l’opponente a porvi rimedio.
Al termine di tale fase, l’atto di opposizione viene notificato al richiedente del marchio dell’Unione europea. Dal momento della notifica decorre un periodo di due mesi, nel corso del quale le due parti possono mettersi in contatto per tentare di pervenire a una soluzione consensuale. Tale periodo è denominato periodo di «cooling-off» o di riflessione.

Per maggiori informazioni sui tuoi diritti, consulta la pagina Tutela i tuoi diritti nella sezione «I marchi dopo la registrazione» sul nostro sito web.


In order to ensure an efficient protection of your rights, we recommend consulting a legal practitioner specialised in trade mark matters. You can find a list of representatives before the EUIPO in eSearch plus


Il «cooling-off» è un periodo di due mesi che decorre dalla data di notifica dell’opposizione e precede l’inizio della fase di contraddittorio (alla quale partecipano opponente e richiedente). Se le parti raggiungono un accordo che pone fine all’opposizione prima dell’inizio della fase di contraddittorio, nessuna delle due parti sarà condannata alle spese.
Inoltre, se l’accordo raggiunto riguarda la limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi coperti dal marchio UE a quelli non impugnati dall’opposizione, oppure se tale accordo è dovuto al ritiro del marchio UE, l’Ufficio rimborserà all’opponente la tassa di opposizione.

Per ulteriori dettagli, consultare le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.


Le opposizioni contro le domande di marchi UE devono essere depositate per iscritto entro un periodo di tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio UE nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea.
Per comodità, le opposizioni possono essere depositate anche attraverso il modulo online. Una volta presentato il modulo online, alla tua richiesta sarà assegnato un numero di opposizione.
L’opposizione si considera debitamente presentata solo se è stata versata la tassa di opposizione.

Fare clic qui per ulteriori informazioni su come depositare un atto di opposizione contro un MUE o una registrazione internazionale.


Yes, the EUIPO accepts a notice of opposition against an EU trade mark application before the EU trade mark application has been published in the EU Trade Marks Bulletin, thus before the commencement of the opposition period. The opposition will be kept on hold and be deemed to have been filed on the first day of the opposition period, namely the first day after the publication of the EU trade mark application in Part A1 of the EU Trade Marks Bulletin.

Further details on how to file a notice of opposition can be found in the Guidelines, Part C, Opposition, Section 1, Procedural Matters.


Per depositare un atto di opposizione, occorre far pervenire all’Ufficio il pagamento della relativa tassa entro il termine previsto per il deposito dell’atto.
Per ulteriori dettagli sulla tassa di opposizione, fare clic qui.


I richiedenti che non hanno il domicilio, la sede principale o uno stabilimento commerciale effettivo e reale nell’ambito del SEE (Spazio economico europeo) devono essere rappresentati dinanzi all’Ufficio. Per accedere all’elenco dei rappresentanti dell’Ufficio, consultare eSearch plus.
 


La divisione Opposizione dell’EUIPO utilizza le cinque lingue dell’Ufficio (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco). Tuttavia, la lingua scelta fra le cinque disponibili per la presentazione dell’atto di opposizione deve coincidere con una delle due lingue scelte dal richiedente del marchio dell’Unione europea, quali indicate al momento della pubblicazione della domanda nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea. Tale lingua verrà utilizzata durante l’intera procedura di opposizione.


Se l’atto di opposizione è stato depositato in una lingua dell’Ufficio (spagnolo, tedesco, inglese, francese, italiano) che però non coincide con quella della domanda di marchio UE impugnata, l’opponente dispone di un mese per fornire una traduzione nella lingua corretta.

Per ulteriori dettagli sulla lingua procedurale, consultare le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 4, Lingua procedurale.


Un atto di opposizione può essere presentato nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio UE. La data ufficiale di pubblicazione è quella in cui la domanda viene pubblicata nella parte A1 del Bollettino dei marchi dell’Unione europea. L’atto di opposizione e il pagamento della tassa corrispondente dovranno pervenire all’Ufficio entro tale termine.

Per ulteriori dettagli su come depositare un atto di opposizione, consultare le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.
Fare clic qui per ulteriori informazioni sulle tasse di opposizione.


Le persone fisiche o giuridiche possono presentare un atto di opposizione fondato su tanti marchi quanti ne ritengono necessari, a condizione che ne siano i titolari.

Per ulteriori dettagli, consultare le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 0, Introduzione.


No. L’opponente deve essere una persona fisica o giuridica unica e deve fondare il proprio atto di opposizione sui marchi di cui è titolare. Di conseguenza, se un’opposizione a una domanda di marchio UE si fonda su più marchi appartenenti a imprese differenti (persone fisiche o giuridiche differenti), ogni persona deve depositare un atto di opposizione distinto.
Più persone possono comparire come opponenti in un atto di opposizione soltanto nel caso in cui esse siano contitolari dei marchi oggetto dell’opposizione.

Ulteriori informazioni sull’argomento sono disponibili nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 0, Introduzione.



Sì. La lingua della procedura è determinata dalla scelta, da parte di un opponente, di una delle lingue di lavoro dell’Ufficio, che deve anche coincidere con una delle due lingue indicate nella domanda di marchio UE. Tutte le comunicazioni con l’Ufficio, nonché i documenti su cui gli opponenti fondano i loro diritti, devono essere redatti nella lingua della procedura o devono essere tradotti a tale lingua.

Ulteriori informazioni sull’argomento sono disponibili nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.


L’Ufficio notifica l’opposizione dopo aver stabilito che quest’ultima è ammissibile ai sensi del regolamento sul marchio UE (RMUE). Ciò non significa, tuttavia, che essa sia «completa». Se il periodo di «cooling-off» termina senza che le parti siano pervenute a una soluzione consensuale, l’opponente dispone di un termine di due mesi per completare il fascicolo con le prove necessarie a sostenere i propri diritti e le proprie argomentazioni. L’Ufficio trasmetterà al richiedente la documentazione ricevuta dall’opponente affinché il primo, entro il termine di due mesi, presenti le proprie osservazioni.

Ulteriori informazioni sull’argomento sono disponibili nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.


I marchi devono essere obbligatoriamente oggetto, in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, di un uso serio ed effettivo sul mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di registrazione. Pertanto, il regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMUE) autorizza il richiedente a esigere dall’opponente la prova dell’uso dei marchi sui quali si fonda un’opposizione e di una preesistenza dei marchi di oltre cinque anni a decorrere dalla data di registrazione. La richiesta della prova dell’uso deve essere «incondizionata» e presentata in un «documento separato».
Quei prodotti o servizi per i quali non è stata fornita la prova dell’uso sono esclusi dall’opposizione. In altre parole, ciò significa che la procedura di opposizione potrà proseguire solo per i marchi e i prodotti o i servizi per i quali è stato provato un uso serio ed effettivo. Se l’uso non viene dimostrato per un qualsiasi prodotto o servizio per i quali siano registrati il marchio o i marchi anteriori, l’opposizione viene respinta.

Ulteriori informazioni sull’argomento sono disponibili nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell’uso.


Le prove relative all’uso del marchio consistono in «indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio oggetto dell’opposizione, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione». Queste prove possono consistere, per esempio, in documenti e altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni giurate o solenni.

Ulteriori informazioni sull’argomento sono disponibili nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell’uso.


La decisione sulla ripartizione delle spese è pronunciata nell’ambito della decisione sul merito. In tutti gli altri casi in cui è la divisione di Opposizione dell’EUIPO a chiudere il caso, la decisione sulle spese è allegata alla notifica. Ove queste siano limitate alle spese di rappresentanza e alla tassa di opposizione, la decisione con cui viene fissato l’importo delle spese sarà acclusa alla decisione sulla ripartizione delle stesse, conformemente agli importi massimi fissati dall’articolo 18 del regolamento di esecuzione sul marchio UE.

Ulteriori informazioni sull’argomento sono disponibili nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.


Le prove da presentare devono consistere nelle «indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio oggetto dell’opposizione, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione». Potrebbero essere, per esempio, documenti e altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne. Gli elementi di prova devono essere presentati in maniera strutturata e corredati di un indice.


Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le Direttive sui marchi/disegni e modelli.

Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. l’informativa sulla protezione dei dati.
 

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