Priorità Mostra Nascondi |
Informazioni generali
Le rivendicazioni di priorità devono essere depositate insieme alla domanda di MUE (in precedenza, tali rivendicazioni potevano essere effettuate in seguito al deposito della domanda). La documentazione a sostegno della rivendicazione deve essere presentata entro tre mesi dalla data di deposito (in precedenza doveva essere presentata entro tre mesi dal ricevimento della dichiarazione di priorità). Se tale documentazione non è redatta in una lingua dell’Ufficio, l’Ufficio ha ora la facoltà di richiederne la traduzione.
Un’ulteriore modifica nella prassi dell’Ufficio prevede che la rivendicazione di priorità non venga più esaminata nella sostanza. Rimane una «semplice» domanda fino a quando non viene invocata ed è necessario validarla nel procedimento.
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Carattere distintivo acquisito in subordine Mostra Nascondi |
Informazioni generali
I richiedenti avranno la possibilità di invocare l’articolo 7, paragrafo 3, in via principale o subordinata, all’inizio del processo di domanda o in un momento successivo. Il vantaggio di una richiesta in via subordinata è che si manifesta unicamente se vi è una decisione finale negativa sul carattere distintivo intrinseco. Ciò permette infatti al richiedente di esaurire il proprio diritto di ricorso in relazione al carattere distintivo intrinseco prima che gli venga richiesto di dimostrare l’avvenuta acquisizione del carattere distintivo, il che implica che gli utenti non devono sostenere i costi necessari a raccogliere e presentare prove dell’uso, a meno che ciò sia necessario
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Procedimenti di opposizione/annullamento Mostra Nascondi |
Informazioni generali
I requisiti dell’ammissibilità e della motivazione delle azioni a base dei motivi relativi sono stati riordinati per chiarezza e per prendere in considerazione il motivo distinto sulle indicazioni geografiche, introdotto dall’articolo 8, paragrafo 6, RMUE. Le disposizioni applicabili ai procedimenti di annullamento sono adeguate a quelle applicabili ai procedimenti di opposizione, salvo in caso di differenze giustificate dalla loro natura distinta. Il RDMUE introduce norme quadro sulla presentazione tardiva di prove e codifica la prassi dell’Ufficio sulla sospensione della rinuncia e la chiusura/continuazione di procedimenti pendenti di revoca o nullità.
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Motivazione online Mostra Nascondi |
Informazioni generali
Un chiaro esempio di adattamento all’era di Internet è dato dal fatto che nel caso in cui le prove riguardanti diritti anteriori che sono «registrati» (per es. marchi registrati, determinati segni utilizzati nella normale prassi commerciale o indicazioni geografiche) o i contenuti del pertinente diritto nazionale siano accessibili presso una fonte online riconosciuta dall’Ufficio, l’opponente o il richiedente l’annullamento possono presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte.
A tal fine, l’Ufficio «riconosce» tutte le banche dati degli uffici nazionali della PI nell’UE e TMview è ammesso come portale attraverso cui «accedere» agli uffici nazionali.
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Lingue e traduzione Mostra Nascondi |
Informazioni generali
A partire dal 1º ottobre 2017, la maggior parte degli elementi di prova può essere depositata in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE. Qualora la lingua utilizzata per le prove quali elementi giustificativi (tranne certificati di deposito, registrazione e rinnovo o disposizioni del diritto pertinente) non sia la lingua procedurale, d’ora in poi una traduzione sarà necessaria solo nel caso in cui l’Ufficio lo richieda (di propria iniziativa o su richiesta motivata dell’altra parte). La prova del carattere distintivo acquisito o della reputazione rientrerebbe in questa categoria.
Tuttavia, le prove quali elementi giustificativi (certificati di deposito, registrazione e rinnovo o disposizioni del diritto pertinente) devono essere comunque presentate nella lingua procedurale (o tradotte in tale lingua) entro il termine fissato per la motivazione.
Inoltre, gli «standard delle traduzioni» di cui all’articolo 25, REMUE, sono meno stringenti rispetto al passato. Nei casi in cui una parte abbia indicato che solo parti del documento sono pertinenti, la traduzione può essere limitata a tali parti.
Queste modifiche recano reali benefici agli utenti del sistema del marchio dell’UE in termini di economia, semplificazione e minori costi in generale.
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Cessione di MUE a titolo di rimedio Mostra Nascondi |
Panoramica
Se un agente o un rappresentante registra un MUE senza l’autorizzazione del titolare, quest’ultimo ha ora il diritto di chiedere la cessione del MUE (a meno che il suddetto agente o rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire). In precedenza, il rimedio a disposizione del titolare ai sensi del RMUE consisteva nel far dichiarare nullo il MUE.
Tale nuova procedura di cessione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), RMUE, seguirà lo stesso percorso procedurale dei procedimenti di dichiarazione di nullità sulla base dell’articolo 60, RMUE. Per tutte le azioni avviate a partire dal 1° ottobre 2017, la cessione sarà un rimedio alternativo alla dichiarazione di nullità del marchio. Per tali azioni, alla domanda di cessione il richiedente la nullità può unire una domanda di dichiarazione di nullità per altri motivi nella stessa procedura di annullamento. In tali casi, l’Ufficio esamina dapprima la domanda di cessione (tranne laddove vi sia un valido motivo di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE, nel qual caso sarà prima esaminato detto motivo).
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Comunicazioni con l’Ufficio Mostra Nascondi |
Panoramica
I mezzi di comunicazione con l’Ufficio sono cambiati in seguito agli sviluppi in ambito informatico. In particolare:
- sono state soppresse forme obsolete di comunicazione, vale a dire la consegna a mano e il deposito in una casella postale presso l’Ufficio;
- i «mezzi elettronici» sono definiti in senso ampio. La decisione n. EX-17-4 del Direttore esecutivo relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici determina in che misura e a quali condizioni tecniche è possibile utilizzare tali mezzi di comunicazione.
- Il termine «corriere» è stato introdotto specificamente in quanto mezzo di comunicazione per i contatti con l’Ufficio, oltre alle comunicazioni per posta.
- L’entrata in vigore della decisione del Direttore esecutivo n. EX-20-9 ha apportato un cambiamento importante ai mezzi di comunicazione ufficiali dell’Ufficio. A decorrere dal 1º marzo 2021 il fax non è più un mezzo per comunicare con l’EUIPO. La decisione è stata motivata dal fatto che il fax non è più affidabile dal punto di vista tecnico e dall’intento di fornire agli utenti dell’Ufficio strumenti di comunicazione all’avanguardia.
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Commissioni di ricorso Mostra Nascondi |
Informazioni generali
Il RDMUE consolida disposizioni relative alle Commissioni di ricorso in passato ripartite tra varie fonti, compreso il regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione (regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso). I principali chiarimenti e modifiche si riferiscono al contenuto della motivazione e della risposta, alle «impugnazioni accidentali», alle rivendicazioni, ai fatti o alle prove depositati per la prima volta dinanzi alla Commissione di ricorso, ai nuovi impedimenti assoluti sollevati dalla Commissione di ricorso, ai procedimenti accelerati, nonché all’organizzazione e alla struttura delle Commissioni di ricorso.
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Disposizioni transitorie Mostra Nascondi |
Panoramica
Il REMUE e il RDMUE entrano entrambi in vigore il 1° ottobre 2017. Tuttavia, a taluni procedimenti avviati antecedentemente al 1° ottobre 2017 e fino alla conclusione degli stessi, si continuano ad applicare disposizioni specifiche. Di conseguenza, entrambi i regolamenti prevedono disposizioni transitorie dettagliate, che definiscono quando si applicano ai procedimenti le nuove norme procedurali. Di regola, salvo disposizione contraria, entrambi i regolamenti si applicano ai procedimenti in corso a decorrere dal 1° ottobre 2017. L’insieme delle disposizioni è consultabile nella presente tavola.
La seguente sintesi può rivestire un particolare interesse.
Nuove norme riguardanti: |
Si applicano a |
- Contenuto della domanda di MUE
- Rappresentazione del MUE
- Tipi di marchio
- Priorità
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Domande di MUE presentate in data 1° ottobre 2017 o successiva |
REMUE |
- Certificato di registrazione
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MUE registrati in data 1° ottobre 2017 o successiva |
REMUE |
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Documenti giustificativi o traduzioni presentati in data 1° ottobre 2017 o successiva |
REMUE |
- Motivazione ed esame di opposizioni/nullità
- Motivazione online
- Prove tardive
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Procedimenti per cui la fase in contraddittorio è iniziata in data 1° ottobre 2017 o successiva |
RDMUE |
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Ricorsi presentati in data 1° ottobre 2017 o successiva |
RDMUE |
- Struttura e presentazione delle prove
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Casi in cui il periodo concesso per la presentazione delle prove è iniziato in data 1° ottobre 2017 o successiva. |
RDMUE |
- Notifiche dell’Ufficio e comunicazioni con l’Ufficio
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Notifiche e comunicazioni effettuate in data 1° ottobre 2017 o successiva |
RDMUE |
- Sospensione del procedimento
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Sospensioni richieste o imposte dall’Ufficio in data 1° ottobre 2017 o successiva |
RDMUE |
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