Disegno o modello comunitario non registrato
Di conseguenza, il disegno o modello deve essere conosciuto almeno dagli ambienti interessati del settore pertinente all’interno dell’Unione europea e la data di divulgazione deve essere certa.
Per ulteriori informazioni, consultare le Direttive, Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli.
Ulteriori informazioni riguardanti le controversie.
Ulteriori informazioni riguardanti le controversie.
- la prova della data e del luogo della prima divulgazione del disegno o modello;
- la prova che il disegno o modello si riferisce al disegno o modello divulgato (con le sue caratteristiche principali, in particolare quelle che gli conferiscono un «carattere individuale»);
- la prova che gli ambienti interessati all’interno dell’Unione europea avrebbero potuto essere a conoscenza della divulgazione stessa. La difficoltà di provare la data e l’estensione della divulgazione non deve essere sottovalutata. Essa è insita nel sistema dei disegni e modelli comunitari non registrati, che sarebbe altrimenti una forma di protezione di facile conseguimento;
- la prova che il contraffattore ha effettivamente copiato il disegno o modello protetto.
Per saperne di più ed evitare di trovarsi in questa situazione consultare la sezione Iter di registrazione.
È tuttavia importante ricordare che il regolamento prevede un «periodo di tolleranza» di 1 anno, che consente di sottoporre il prodotto alla prova del mercato fruendo della protezione del disegno o modello comunitario non registrato e di far registrare in seguito un DMC. L’effetto del periodo di tolleranza è che durante tale periodo si considererà inalterata la novità del disegno o modello.
Tuttavia, se la domanda di DMC viene depositata oltre 1 anno dalla sua prima divulgazione, il DMC potrà successivamente essere dichiarato nullo.
Non è quindi possibile disporre dei 3 anni interi di protezione a titolo di disegno o modello comunitario non registrato e poi depositare una domanda di DMC, poiché il requisito di novità non sarà più soddisfatto.
Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le Direttive sui marchi/disegni e modelli.
Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. l’informativa sulla protezione dei dati.