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Disegno o modello comunitario non registrato

 

La divulgazione è la messa a disposizione del pubblico di un disegno o modello in modo tale da rendere ragionevolmente informati gli ambienti interessati dell’Unione europea (UE). La data e i mezzi di divulgazione sono fondamentali: la divulgazione, da un lato, crea un diritto di disegno o modello comunitario non registrato, ma, dall’altro lato, può far venire meno il requisito di novità di un disegno o modello registrato se quest’ultimo non viene richiesto entro 12 mesi dalla divulgazione stessa. Ai fini della creazione di un diritto di disegno o modello comunitario non registrato, la divulgazione deve aver luogo nel territorio dell’UE.


I mezzi con cui è possibile farlo possono essere, ad esempio, una rivista stampata che riporti una data, una campagna pubblicitaria su larga scala, la pubblicazione in un bollettino di un ufficio nazionale della proprietà industriale, un’esposizione internazionale, una corrispondenza datata inviata a tutte le associazioni di categoria di un dato settore industriale.


La divulgazione non sarà ritenuta valida se il disegno o modello, dopo la divulgazione, non è conosciuto «nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’Unione europea».

Di conseguenza, il disegno o modello deve essere conosciuto almeno dagli ambienti interessati del settore pertinente all’interno dell’Unione europea e la data di divulgazione deve essere certa.

Per ulteriori informazioni, consultare le Direttive, Esame delle domande di dichiarazione di nullità di disegni o modelli.


È particolarmente importante che risulti la data della prima divulgazione, onde evitare di dover ricercare tale prova successivamente, in caso di procedimento giudiziario. Pertanto, sarebbe utile conservare in modo sicuro ogni elemento che provi che la divulgazione è stata lanciata e ha raggiunto il suo obiettivo.


La divulgazione deve dare agli ambienti interessati all’interno dell’Unione europea la possibilità di venire a conoscenza del disegno o modello. La divulgazione all’interno di un solo Stato membro può essere sufficiente, purché sia fatta in modo tale che gli ambienti interessati del settore all’interno dell’Unione europea possano venire a conoscenza di tale disegno o modello. Essa dovrebbe essere sufficiente a far sorgere il diritto di disegno o modello comunitario non registrato. Ad esempio alle fiere internazionali che si tengono nell’Unione europea e in cui sono presenti gli ambienti interessati di tutti i paesi, il problema circa il sorgere del diritto dovrebbe essere meno difficile da definire.

Ulteriori informazioni riguardanti le controversie.


La protezione dei disegni e modelli comunitari non registrati è in vigore dal 6 marzo 2002. I disegni e i modelli divulgati per la prima volta a partire da questa data godono della protezione. Non vi è alcuna protezione se essi sono stati divulgati prima di tale data.


La nazionalità non può interferire nell’ottenimento della protezione di disegni e modelli in Europa. Un disegno o modello divulgato all’interno dell’Unione europea, nel rispetto delle condizioni di protezione e di divulgazione, è un diritto che spetta alla persona (fisica o giuridica) che lo ha divulgato, indipendentemente dalla sua nazionalità.

Ulteriori informazioni riguardanti le controversie.


In un’azione in giudizio nella quale sia chiamato a difendere il proprio diritto oppure ad agire contro una contraffazione, il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato deve essere in grado di opporre ai terzi quanto segue:
  1. la prova della data e del luogo della prima divulgazione del disegno o modello;
  2. la prova che il disegno o modello si riferisce al disegno o modello divulgato (con le sue caratteristiche principali, in particolare quelle che gli conferiscono un «carattere individuale»);
  3. la prova che gli ambienti interessati all’interno dell’Unione europea avrebbero potuto essere a conoscenza della divulgazione stessa. La difficoltà di provare la data e l’estensione della divulgazione non deve essere sottovalutata. Essa è insita nel sistema dei disegni e modelli comunitari non registrati, che sarebbe altrimenti una forma di protezione di facile conseguimento;
  4. la prova che il contraffattore ha effettivamente copiato il disegno o modello protetto.
Per ulteriori informazioni, consultare il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio  del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari.


Le azioni di contraffazione non sono di competenza dell’EUIPO, bensì dei tribunali dei disegni e modelli comunitari designati dagli Stati membri. Se un tuo disegno o modello viene copiato, dovrai citare la persona che ha violato il tuo diritto dinanzi a uno di questi tribunali.

Per saperne di più ed evitare di trovarsi in questa situazione consultare la sezione Iter di registrazione.


È improprio parlare di trasformazione di un diritto in un altro. Entrambi i diritti possono sussistere nello stesso disegno o modello.
È tuttavia importante ricordare che il regolamento prevede un «periodo di tolleranza» di 1 anno, che consente di sottoporre il prodotto alla prova del mercato fruendo della protezione del disegno o modello comunitario non registrato e di far registrare in seguito un DMC. L’effetto del periodo di tolleranza è che durante tale periodo si considererà inalterata la novità del disegno o modello.
Tuttavia, se la domanda di DMC viene depositata oltre 1 anno dalla sua prima divulgazione, il DMC potrà successivamente essere dichiarato nullo.
Non è quindi possibile disporre dei 3 anni interi di protezione a titolo di disegno o modello comunitario non registrato e poi depositare una domanda di DMC, poiché il requisito di novità non sarà più soddisfatto.


Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le Direttive sui marchi/disegni e modelli.

Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. l’informativa sulla protezione dei dati.
 

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